Esenzione IVA per chirurgia estetica solo se rivolta alla tutela della salute (Cass. civ. Sez. V n. 18426 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti d’imposta ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti in cui siano finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di malattia, trauma o handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici, risultando così rivolte alla tutela della salute. Grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’esenzione. Il giudice di merito che neghi l’esenzione sul solo presupposto della natura “di moda” o redditizia del mercato dell’epilazione applica in modo errato la norma e inverte l’onere probatorio.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha rettificato la dichiarazione IVA di una società che gestisce servizi ambulatoriali, contestando l’indebita detrazione operata sull’acquisto di macchinari, tra cui un’apparecchiatura laser destinata a interventi estetici. Secondo l’amministrazione finanziaria, la società aveva acquistato beni strumentali da mettere a disposizione dei soci esercenti la professione medica, detraendo l’IVA altrimenti indetraibile per l’esercizio dell’attività medica.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’apparecchiatura laser, pur utilizzabile a fini curativi, fosse stata acquistata per operazioni nel mercato dell’epilazione e che i trattamenti diretti a migliorare l’aspetto estetico non godessero dell’esenzione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; l’intimata non ha replicato.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda l’ambito applicativo dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 e la ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. Il motivo denuncia la violazione delle richiamate disposizioni in combinato disposto, per avere la sentenza impugnata escluso l’esenzione e addossato all’Agenzia la prova certa del comportamento elusivo della società.
La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 27947 del 13/10/2021, secondo cui le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti da imposta nei limiti in cui siano finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di malattia, trauma o handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici. Ne deriva che tali prestazioni si distinguono da quelle a contenuto meramente cosmetico e che è il contribuente a dover provare i requisiti soggettivi e oggettivi dell’esenzione.
I giudici di appello non si sono conformati a tale principio. Hanno affermato che l’apparecchiatura era destinata a operazioni nel mercato dell’epilazione, “notoriamente redditizio e di moda”, e che i trattamenti diretti a migliorare l’aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche. Così facendo, osserva la Corte, hanno omesso di considerare che anche le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica possono essere esenti ex art. 10, n. 18, con la conseguenza che spetta alla parte contribuente provare la sussistenza dei relativi requisiti quando intenda detrarre l’IVA.
La Corte richiama inoltre, ad analoga conclusione, l’ordinanza n. 6572 del 28/02/2022, emessa nel giudizio promosso dalla società contribuente. Il motivo è pertanto fondato e viene accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi al principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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