Notifica a società estera, amministratore di fatto escluso: ricorso rigettato (Cass. civ. Sez. V n. 21266 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice di merito abbia accertato che un soggetto non riveste la qualifica di amministratore di fatto di una società, il motivo di ricorso per cassazione che contesti tale accertamento ponendo una violazione di legge è inammissibile, perché in realtà mira a una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale è soggetto alla disciplina sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e al limite della doppia conforme di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., non avendo il processo tributario di legittimità connotazioni di specialità. In tema di notifica, la rappresentanza legale della società spetta agli amministratori nominati secondo la legge civile, e solo in via residuale la rappresentanza tributaria si attribuisce all’amministratore di fatto, ove quella civile non sia determinabile.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso di un soggetto qualificato come supposto amministratore di fatto di una società. L’atto impositivo, concernente IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2011, era stato notificato alla società e si fondava sul presupposto che la stessa, con sede in Germania, disponesse di una stabile organizzazione in Italia.

La CTR escludeva sia l’esistenza della stabile organizzazione, sia la qualifica di amministratore di fatto in capo al soggetto destinatario della notifica, rilevando altresì l’assenza di prova sull’impossibilità di individuare il rappresentante legale secondo la legge civile. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; gli intimati non si costituivano.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta separatamente i tre motivi e li dichiara tutti inammissibili. Il primo motivo, con cui l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 39 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., è respinto perché, pur formalmente prospettando una violazione di legge, tende in realtà a ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova già esaminati dal giudice di merito, trasformando il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.

Quanto al secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte richiama la disciplina dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, e il principio delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014: le disposizioni sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e sul limite della doppia conforme si applicano anche al ricorso avverso la sentenza tributaria di appello. Il fatto decisivo la cui omissione rileva, osserva la Corte, è quello che costituisce oggetto di prova nel merito; nella specie le circostanze sulla qualifica di amministratore di fatto erano state esaminate da entrambi i giudici di merito, sicché la censura non può superare lo sbarramento della doppia conforme.

Il terzo motivo, incentrato sulla asserita errata individuazione della sede effettiva della società in Italia, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La Corte rileva che, anche ammesso che la società avesse una stabile organizzazione in Italia, l’avviso di accertamento era stato notificato a un soggetto non legittimato a riceverlo, essendo stata esclusa la sua qualifica di amministratore di fatto. Il Collegio ribadisce il principio per cui la rappresentanza legale della società spetta agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche come il registro delle imprese, salva la sola ipotesi residuale dell’art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, che attribuisce la rappresentanza tributaria all’amministratore di fatto solo ove quella civile non sia determinabile.

Il ricorso è dunque rigettato, senza pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *