Fatture per operazioni inesistenti e limiti del vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 23004 del 10.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la censura con cui si denuncia l’omesso esame di prove o il loro valore probatorio, al fine di ottenere una diversa valutazione dei fatti storici, è inammissibile, perché mira a una rivalutazione preclusa alla Corte. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11.09.2012, consente di dedurre solo l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario, controverso e decisivo, con l’onere per il ricorrente di indicarlo compiutamente. Fuori da tale ipotesi, il controllo resta circoscritto alla verifica della sussistenza del minimo costituzionale della motivazione. È inoltre inammissibile il ricorso che prospetti la medesima questione sotto profili eterogenei, cumulandoli in modo indistinto, e la questione nuova non introdotta nel ricorso originario, quand’anche relativa a ius superveniens già in vigore.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva un avviso di accertamento, per imposte dirette ed IVA relative all’anno d’imposta 2013, fondato sul disconoscimento di costi documentati da fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. L’Ufficio contestava che il fornitore avesse operato quale mera cartiera, emettendo fatture prive di reale contenuto economico.

La CTP di Napoli rigettava il ricorso della società. La CTR della Campania respingeva l’appello, valorizzando l’ampio quadro indiziario offerto dall’Amministrazione finanziaria, non confutato dalla contribuente. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati unitariamente per connessione, sono dichiarati inammissibili sotto molteplici profili. Anzitutto la ricorrente evoca, in modo cumulato e indistinto, vizi diversi ed eterogenei, prospettando la medesima questione sotto profili incompatibili, con conseguente mescolanza non consentita.

Sotto altro profilo, la deduzione dell’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. postula che il giudice di merito sia stato investito di domande o eccezioni autonome e ritualmente formulate e che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini. La ricorrente non ha riprodotto il motivo di appello di cui lamentava l’omessa pronuncia, limitandosi a richiamarlo genericamente.

Quanto al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., opera il limite della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto delle due decisioni erano diverse. La nuova formulazione della norma — applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11.09.2012 — ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non essendo più sindacabile la mera insufficienza della motivazione. Il controllo si circoscrive alla verifica del contenuto minimo costituzionale, individuato in negativo nelle note ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. La ricorrente non ha denunciato l’omesso esame di un fatto storico, ma l’omesso esame di prove, mirando a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.

Il secondo motivo è altresì inammissibile per la novità della questione: la ricorrente non ha indicato se avesse proposto fin dal ricorso introduttivo la doglianza sulla mancata applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993. La nuova disciplina era già in vigore all’epoca del ricorso introduttivo, talché non opera il principio in materia di ius superveniens, essendo necessario provare di aver tempestivamente introdotto il tema. La questione è comunque irrilevante, poiché, davanti a operazioni oggettivamente inesistenti, la contribuente avrebbe dovuto allegare e provare la fittizietà dei componenti positivi afferenti a spese non effettivamente sostenute.

Anche il terzo motivo, sul contraddittorio endoprocedimentale, è inammissibile e infondato. La censura, sotto l’apparente vizio di motivazione, attinge il giudizio di fatto. Il contraddittorio si è comunque svolto in data 3.10.2018 e la contribuente si duole della sua mancata prosecuzione. La Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21271 del 2025, secondo cui la violazione dell’obbligo di contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente enuncia in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere. Il sequestro penale della documentazione non determina l’illegittimità della pretesa fiscale, potendo il contribuente chiedere all’autorità giudiziaria il rilascio di copie. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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