Spese di lite liquidate per gradi e fasi del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 21411 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari con riferimento a ciascun grado del giudizio. La liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, secondo le relative tabelle. Solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di verificare il rispetto dei parametri minimi, nonché le ragioni di eventuali riduzioni delle richieste contenute nelle note spese. È pertanto illegittima la liquidazione unitaria e omnicomprensiva delle spese per l’intero giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma che aveva annullato alcune cartelle esattoriali relative ad imposta di bollo, per un importo complessivo di euro 1659,19. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, accogliendo l’appello, aveva liquidato le spese di lite dell’intero giudizio in euro 800,00, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il contribuente ha impugnato la sentenza di appello davanti alla Corte di cassazione. La Regione Lazio è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 e delle tabelle di parametri allegate, nonché dell’art. 15 d. lgs. 546 del 1990. Il giudice di appello, liquidando le spese in forma omnicomprensiva, aveva omesso la distinzione per gradi e per fasi.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Il collegio richiama il principio per cui, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo e le ragioni di eventuali riduzioni (Cass. Sez. 6, 30/09/2016, n. 19623).

Nella stessa direzione la Corte richiama l’ulteriore arresto secondo cui la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve avvenire per ciascuna fase del giudizio, per consentire la verifica della correttezza dei parametri e il rispetto delle tabelle (Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482; cfr. anche Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306).

Il giudice tributario di secondo grado, non attenendosi a tali principi, si era limitato a liquidare la somma complessiva di euro 800,00 per il doppio grado di giudizio. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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