Imposta di registro per enunciazione di finanziamenti soci: natura principale e responsabilità del notaio (Cass. civ. Sez. 5 n. 18640 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’imposta applicata in sede di registrazione telematica di un atto notarile che enunci disposizioni di atti non registrati, posti in essere dalle medesime parti, deve qualificarsi come imposta principale quando la configurazione giuridica della disposizione enunciata non richieda accertamenti di fatto o extratestuali né valutazioni interpretative particolarmente complesse. In tal caso, l’ente impositore può legittimamente richiederla in rettifica mediante avviso di liquidazione, e il notaio che ha ricevuto l’atto enunciante è responsabile d’imposta in via solidale e dipendente con le parti, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986. La responsabilità del pubblico ufficiale non si estende invece alle imposte complementari e suppletive, qualificate tali ai sensi dell’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione a un notaio, pretendendo l’imposta di registro proporzionale in relazione a finanziamenti soci infruttiferi enunciati in un atto di donazione del credito da un socio alla propria moglie. L’atto era stato registrato telematicamente con autoliquidazione di sole imposte di bollo. La contribuente impugnava l’avviso, e la Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto accoglieva l’appello, qualificando l’imposta come complementare e negando la responsabilità solidale del notaio ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia, ha inizialmente disatteso l’eccezione di inammissibilità, ritenendo i temi proposti di valenza squisitamente giuridica e non meritevoli di diversa valutazione di merito. Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, come ribadito da Sezioni Unite n. 14432 del 2023, in tema di responsabilità fiscale del notaio. Il professionista è estraneo al presupposto dell’imposta, ma assume la qualifica di responsabile d’imposta, quale fideiussore ex lege, per gli atti che ha redatto, ricevuto o autenticato, limitatamente all’imposta principale. La Corte ha ricordato la tripartizione dell’imposta di registro di cui all’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 131/1986, qualificando come principale l’imposta richiesta dall’ufficio per correggere errori od omissioni dell’autoliquidazione in caso di registrazione telematica.
Il punto centrale della motivazione ha riguardato la natura dell’imposta dovuta per effetto dell’enunciazione di cui all’art. 22 d.P.R. n. 131/1986. La Corte ha affermato che, quando l’atto enunciato è apprezzabile ab intrinseco, senza necessità di accertamenti fattuali o valutazioni giuridiche complesse, l’imposta deve qualificarsi come principale. Nel caso di specie, il finanziamento soci era un contratto verbale privo di forma scritta ad substantiam, e l’atto di cessione gratuita del credito recava gli elementi essenziali della disposizione enunciata, indicandone l’importo complessivo e la società beneficiaria.
Conseguentemente, la Corte ha ritenuto legittima la forma dell’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio per la rettifica dell’autoliquidazione, escludendo che l’attività interpretativa svolta dall’Agenzia fosse sufficiente a configurare un’imposta complementare. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la natura principale dell’imposta. Tuttavia, la Cassazione non ha potuto pronunciarsi nel merito, rilevando che la Corte regionale non aveva esaminato gli ulteriori presupposti applicativi dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986.
In particolare, la Corte ha evidenziato che il giudice di appello non aveva verificato la sussistenza dell’identità delle parti tra l’atto enunciante e quello enunciato, né la permanenza degli effetti di quest’ultimo. Ha demandato tali accertamenti alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà valutare i presupposti soggettivi dell’imposizione per enunciazione e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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