Rimborso sismico, onere probatorio de minimis sul contribuente impresa (Cass. civ. Sez. V n. 931 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso del 90% delle imposte dirette versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 non spetta ai contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, poiché l’agevolazione prevista dall’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 costituisce aiuto di Stato incompatibile, come stabilito dalla decisione della Commissione UE 2015/5549. La verifica del rispetto della soglia de minimis non può arrestarsi all’importo richiesto nel singolo procedimento, dovendo riguardare l’ammontare massimo totale degli aiuti fruiti nel triennio a decorrere dal primo aiuto. L’onere di provare i presupposti del beneficio grava sul contribuente che lo invoca, ma in sede di rinvio lo ius superveniens consente l’esibizione di documenti prima non ottenibili.
Il Fatto
Due contribuenti presentavano all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso di complessivi 28.296,89 euro, versati a titolo di IRPEF e ILOR negli anni di imposta 1990, 1991 e 1992, in quanto eccedenti la misura del 10% prevista dall’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002. Formatosi il silenzio-rifiuto, proponevano ricorso.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva la domanda. L’Ufficio interponeva gravame e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, condannando l’Amministrazione alle spese. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono trattati unitariamente perché attinenti alla medesima questione giuridica. Con il primo l’Amministrazione contesta la violazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 e della normativa europea in materia di aiuti di Stato; con il secondo la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice accertato d’ufficio il rispetto del regime de minimis.
La Corte richiama l’art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, che riconosce il rimborso ai soggetti colpiti dal sisma, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’agevolazione è sospesa nelle more della verifica di compatibilità con l’ordinamento europeo.
È richiamata la decisione della Commissione UE 2015/5549, vincolante per il giudice nazionale, che ha qualificato tali misure come aiuti di Stato incompatibili, adottate in violazione dell’art. 108, par. 3, TFUE. Ne deriva che il rimborso non poteva essere erogato ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Poiché nel caso di specie i contribuenti sono titolari di reddito d’impresa, si pone la questione dell’accertamento della soglia de minimis.
Sul punto la Corte consolida un orientamento già espresso, secondo cui la verifica non può limitarsi all’importo oggetto del singolo procedimento. La prova deve riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni dal primo aiuto. La regola de minimis costituisce eccezione alla disciplina degli aiuti di Stato: superata la soglia, il beneficio va negato nella sua interezza.
Il giudice del merito deve quindi richiedere al contribuente un’autocertificazione attestante il mancato godimento di altri aiuti nell’anno di riferimento e nei due precedenti. L’onere della prova grava sul soggetto che invoca il beneficio, ma, in sede di rinvio, l’applicazione dello ius superveniens consente l’esibizione di documenti prima non ottenibili. La sentenza è pertanto cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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