Dichiarazione integrativa a favore del contribuente e opposizione alla maggiore pretesa (Cass. civ. Sez. V n. 23070 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione fiscale ha natura di dichiarazione di scienza. In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa diretta a evitare un danno per la P.A. può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. Se invece è intesa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, a emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. Resta fermo che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso, opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria, facendo valere gli errori di fatto o di diritto che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento per il periodo di imposta 2011, sul presupposto di redditi di lavoro dipendente e assimilati non dichiarati. Il reddito complessivo accertato risultava dalla somma del reddito dichiarato e di quello ritenuto omesso.

Con dichiarazione integrativa la contribuente aveva rettificato l’importo dei redditi da partecipazione in società, indicati in misura inferiore rispetto a quello erroneamente esposto in origine e risultanti dalle dichiarazioni integrative depositate dalle stesse società. L’Ufficio, pur avendo liquidato e accettato tali dichiarazioni, nel calcolare l’imposta aveva posto a base del reddito dichiarato l’importo precedente, senza considerare la correzione. Soccombente in entrambi i gradi di merito, per la ritenuta tardività della rettifica, la contribuente ricorreva in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. È pacifico che in entrambi i gradi di merito la dichiarazione correttiva sia stata considerata tardiva. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione fiscale costituisce mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che l’integrativa va distinta a seconda della direzione dell’errore.

Il principio è quello enunciato dalle Sezioni Unite n. 13378 del 2016, cui si conformano le successive n. 11507 del 2018, n. 27583 del 2018 e n. 30796 del 2018: la dichiarazione integrativa diretta a evitare un danno per la P.A. incontra il termine dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre quella volta a emendare errori in danno del contribuente incontra il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo.

La Corte valorizza il secondo periodo dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, che fa salva in ogni caso la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, gli errori di fatto o di diritto che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando un maggiore imponibile, un maggiore debito d’imposta o un minore credito. Ne deriva che l’eventuale tardività della rettifica non preclude al contribuente di opporsi alla maggiore pretesa.

Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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