Il difetto di motivazione dell’avviso ICI non è capo autonomo se assorbito nella prova della dimora (Cass. civ. Sez. 5 n. 581 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello avverso la sentenza tributaria che accolga il ricorso del contribuente, l’omessa impugnazione specifica del capo relativo alla ritenuta nullità dell’avviso per difetto di motivazione non comporta l’inammissibilità del gravame qualora il riferimento alla carenza motivazionale, nel contesto della pronuncia di prime cure, costituisca solo un richiamo improprio all’infondatezza della pretesa impositiva, privo della portata e del significato di un capo autonomo o di un punto decisivo suscettibile di acquistare forza di giudicato interno. La questione della motivazione dell’atto, in tal caso, è assorbita nell’accertamento di merito relativo alla sussistenza dei presupposti dell’agevolazione, con conseguente devoluzione al giudice d’appello dell’intera materia del contendere, ivi inclusa la valutazione della documentazione prodotta dall’ente impositore.
Il Fatto
Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica dell’ICI relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, emessi dal Comune con riguardo a un immobile di sua proprietà con annessa pertinenza, fondati sull’esito di verifiche dalle quali era emerso che l’immobile non costituiva la dimora abituale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, ritenendo inammissibile la costituzione del Comune e valorizzando la mancata allegazione degli atti richiamati per relationem. Sul gravame dell’ente, la Commissione tributaria regionale riformava le sentenze, riconoscendo la legittimità degli avvisi. Avverso tali pronunce il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato la tardività della costituzione in giudizio del Comune, essendo il controricorso notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, con conseguente impossibilità di tenere conto del controricorso e della memoria ai fini della decisione.
Quanto ai primi due motivi, concernenti l’omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello per mancata specifica impugnazione del capo relativo alla nullità degli avvisi, la Corte li ha ritenuti infondati. Ha osservato che la motivazione della sentenza di prime cure era incentrata sul riscontro dei requisiti per l’agevolazione dell’abitazione principale e sul difetto di prova contraria da parte dell’ente impositore: il riferimento alla mancanza di motivazione costituiva solo un richiamo improprio all’infondatezza della pretesa, privo della portata di un capo autonomo suscettibile di impugnazione autonoma e di giudicato interno. Inoltre, l’appello del Comune, contestando globalmente la ricostruzione in fatto e in diritto, aveva investito il giudice del riesame di tutte le questioni.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: pur deducendo una violazione di legge, il ricorrente mirava a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. Il quarto motivo è stato infine ritenuto infondato, avendo la sentenza gravata correttamente sussunto la fattispecie nell’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992, con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con declaratoria di non luogo a pronuncia sulle spese in ragione della tardiva costituzione del Comune e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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