Inammissibile il ricorso che non censura tutte le ragioni autonome della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 21648 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerne il dispositivo, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure relative alle sole ragioni esplicitamente contestate. Il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio, ma costituisce rimedio a critica vincolata, a cognizione determinata dall’ambito dei vizi dedotti: le doglianze avverso le singole rationes, quand’anche fondate, non potrebbero condurre all’annullamento della decisione, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso dal Comune capitolino per il recupero a tassazione della TASI dovuta per l’anno 2014, in relazione al possesso di unità immobiliari site in Roma. La decisione di prime cure disattendeva l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, confermando la pronuncia di primo grado sulla base dell’effetto espansivo di un giudicato esterno formatosi tra le parti in precedenti giudizi.

La società ricorreva per cassazione con tre motivi; il Comune resisteva con controricorso. La questione approda alla Corte di legittimità perché il giudice del gravame aveva fondato la decisione sulla definitività di un giudicato rimasto incontestato in appello, rispetto al quale i motivi proposti non si confrontavano.

La Motivazione della Corte

La Corte individua la ratio decidendi della sentenza gravata nell’effetto espansivo del giudicato esterno conseguente a una pronuncia della Commissione tributaria regionale. Tale giudicato, già con l’atto di appello, non aveva formato oggetto di alcun motivo di censura.

Il rilievo non è neutro sul piano processuale. Esso, in quanto suscettibile di raccordarsi alla formazione di un giudicato interno sull’effetto espansivo del giudicato evocato e rimasto incontestato in appello, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica censura nel ricorso per cassazione.

I motivi proposti, invece, non danno alcun conto dei contenuti del giudicato rilevato dai giudici del merito e finiscono con l’involgere i presupposti della contestata imposizione, tenendo in non cale la cennata ratio decidendi. Il ricorso per cassazione, osserva la Corte con consolidato orientamento interpretativo, non introduce una terza istanza di giudizio con la quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi come rimedio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia.

Ne discende la regola processuale decisiva: qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione. La Corte richiama in proposito le Sezioni Unite n. 7931 del 2013, cui si aggiungono le pronunce del 2020 n. 17182, del 2019 n. 16314 e del 2016 n. 4293.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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