Raddoppio termini e fatture inesistenti: obbligo di denuncia e sindacato tributario (Cass. civ. Sez. V n. 23243 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, il raddoppio dei termini di notificazione previsto dagli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione. Il giudice tributario, se richiesto con i motivi di impugnazione, controlla la sussistenza dei presupposti di tale obbligo mediante una valutazione «ora per allora», accertando se l’amministrazione abbia agito con imparzialità o abbia fatto un uso strumentale della disposizione per fruire di un più ampio termine. L’oggetto del sindacato resta circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia e non si estende all’accertamento del reato, restando irrilevante l’esito del giudizio penale.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con il quale l’amministrazione finanziaria ha contestato al contribuente, titolare di impresa individuale, la deducibilità di una quota di spese di sponsorizzazione, in quanto riconducibili a fatture relative a operazioni parzialmente inesistenti emesse da una società ritenuta cartiera.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello dell’ufficio. Il contribuente ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo l’errata applicazione della sanzione per irregolare tenuta della contabilità, il difetto di motivazione dell’atto, l’illegittimo raddoppio dei termini e la violazione delle regole sull’onere della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, esaminando i quattro motivi. Quanto al primo, rileva che l’art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997 sanziona non solo chi non tiene affatto le scritture contabili, ma anche chi non le tiene e non le conserva secondo le prescrizioni di legge. Rientra pertanto nell’ambito della norma la registrazione di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, poiché la fittizietà viene occultata dall’apparenza di una fattura contabilizzata e da pagamenti tracciabili, con idoneità a ostacolare l’accertamento. Non ricorrono i presupposti per la riduzione della sanzione.

Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente confonde il piano dell’allegazione con quello della prova. L’amministrazione soddisfa l’onere di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa mediante la motivazione dell’atto, che consente al contribuente di contestarne l’an e il quantum. La sentenza d’appello ha correttamente distinto la motivazione dell’atto impositivo dall’onere probatorio, e le censure inerenti alla valutazione del materiale probatorio restano sottratte al sindacato di legittimità.

Il terzo motivo, centrale, è infondato. La Corte ribadisce che il raddoppio dei termini richiede solo l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 cod. proc. pen., non la sua presentazione, come chiarito dalla Corte cost. n. 247 del 2011. Richiama la parte in cui si precisa che il raddoppio non consegue a una valutazione discrezionale degli uffici, ma opera solo quando siano obiettivamente riscontrabili gli elementi richiesti dalla norma per l’insorgenza dell’obbligo di denuncia. Il pubblico ufficiale non può liberamente valutare se e quando denunciare.

Il sistema processuale tributario consente il controllo giudiziario della legittimità di tale apprezzamento. Il giudice tributario verifica, con prognosi postuma, i presupposti dell’obbligo di denuncia, accertando se l’amministrazione abbia agito con imparzialità o abbia fatto un uso strumentale della disposizione. L’onere di provare tali presupposti grava sull’amministrazione, e l’oggetto del tema di prova è circoscritto al riscontro dell’obbligo di denuncia, non all’accertamento del reato. Ne segue che gli elementi addotti dal ricorrente per escludere la propria responsabilità penale non dovevano essere valutati dal giudice tributario: nel caso concreto il giudice d’appello ha riscontrato la fondatezza dell’addebito tributario integrante anche illecito penale. È inoltre inammissibile, perché non tempestiva, la questione di nullità dell’avviso per violazione dell’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973.

Il quarto motivo è inammissibile, poiché sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge sottende una richiesta di rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità, come precisato dalle Sezioni Unite n. 34419 del 2019. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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