Censure sul libero convincimento inammissibili: resta il solo minimo costituzionale della motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3615 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura con cui si deduca la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere proposta per contestare un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo qualora il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o prove legali disattese. Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione esclusivamente nei limiti del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., sicché resta priva di rilevanza la mera insufficienza del discorso argomentativo. La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., configurandosi un’ipotesi di abuso del processo.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7472/2022, aveva accolto l’appello proposto dalla società contribuente avverso un’intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle esattoriali, per un importo complessivo di euro 30.658,84.
Il giudice regionale aveva ritenuto non provata la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione, dichiarando conseguentemente prescritto il credito tributario. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, censurando la sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, deducendo un’omessa o apparente motivazione in ordine alla prova della notifica degli atti e alla conseguente prescrizione del credito. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato la censura proposta dall’Agenzia, rilevando come, sotto l’apparente deduzione della nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente intendesse, in realtà, contestare il libero convincimento del giudice di merito in merito alla valutazione delle prove.
La Corte ha richiamato il principio, costante nella propria giurisprudenza, secondo cui una censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per un’erronea valutazione del materiale istruttorio. Il sindacato di legittimità è ammesso solo allorché si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero abbia disatteso prove legali, senza apprezzamento critico. Al di fuori di tali ipotesi, la doglianza configura un errore di fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e non può essere invocata la violazione di norme processuali per contestare la maggiore forza di convincimento attribuita ad alcuni elementi probatori piuttosto che ad altri.
Quanto alla denunciata carenza motivazionale, la Corte ha precisato che il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile. È stata, invece, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, non potendosi censurare la decisione per la sola mancata discussione di ogni singolo argomento difensivo. La sentenza impugnata, contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni dell’accoglimento dell’appello, è stata ritenuta idonea a raggiungere la soglia del minimo costituzionale.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura, rigettando il ricorso. In applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e delle somme previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., configurandosi un’ipotesi normativa di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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