Termine perentorio per l’invio del modello CVS e decadenza dal credito d’imposta (Cass. civ. Sez. 5 n. 7138 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine fissato dall’art. 62, comma 1, lett. e), legge n. 289/2002 per l’invio telematico della comunicazione relativa al contenuto e alla natura dell’investimento, requisito necessario per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 8 legge n. 388/2000, ha natura di termine legale perentorio, espressamente stabilito a pena di decadenza. Esso non è suscettibile di proroga, né può essere superato da differenti previsioni di fonte amministrativa o dalla circostanza che il provvedimento direttoriale attuativo sia stato emanato in data tale da non consentire il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 3, legge n. 212/2000, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza in capo all’Amministrazione finanziaria. La trasmissione della comunicazione oltre la scadenza legale comporta automaticamente la decadenza dal beneficio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la comunicazione di scarto del modello CVS, emessa dal Centro Operativo di Pescara, con cui l’Agenzia delle entrate dichiarava la decadenza dal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 legge n. 388/2000 per l’anno 2003, a causa del tardivo invio della comunicazione obbligatoria. La Commissione tributaria provinciale e, in seguito, la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglievano il ricorso del contribuente, ritenendo illegittimo il termine del 28 febbraio 2003 in quanto anteriore al decorso dei sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge e alla pubblicazione del provvedimento direttoriale attuativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione enuncia il principio, già consolidato, secondo cui il termine previsto dall’art. 62, comma 1, lett. e), legge n. 289/2002 per l’invio telematico della comunicazione è un termine legale perentorio, non suscettibile di proroga e non superabile da differenti previsioni di fonte amministrativa. La circostanza che il provvedimento direttoriale attuativo sia stato emanato in data tale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente non assume alcun rilievo.
La Corte osserva che il contribuente era comunque posto, fin dalla pubblicazione del decreto-legge istitutivo del termine (13 novembre 2002), in una situazione giuridica di piena conoscibilità della scadenza, godendo di un termine complessivo di giorni 107, ben più ampio di quello previsto dallo Statuto. Il termine del 28 febbraio 2003 è quindi inderogabile e non superabile tramite disposizioni amministrative o richiami al principio di tutela dell’affidamento, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza in capo all’Amministrazione finanziaria.
Nella specie, essendo incontestato che la comunicazione telematica è stata trasmessa il 1° marzo 2003, ossia oltre il termine perentorio, la Corte ravvisa un errore interpretativo nella sentenza impugnata, che ha erroneamente valorizzato un parametro temporale irrilevante ai fini della decadenza. La comunicazione telematica costituisce un adempimento essenziale per la fruizione del beneficio e la sua inosservanza comporta automaticamente la perdita del diritto al credito d’imposta.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre la società intimata è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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