Raddoppio dei termini e obbligo di denuncia penale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 23244 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone unicamente la sussistenza dell’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati del d.lgs. n. 74 del 2000, non la sua effettiva presentazione. Il giudice tributario, se richiesto con i motivi di impugnazione, compie una valutazione «ora per allora» dei presupposti dell’obbligo di denuncia, accertando se l’amministrazione abbia agito con imparzialità o abbia fatto un uso strumentale dello strumento, senza estendere il proprio sindacato all’accertamento del reato. L’eventuale esito assolutorio in sede penale non esclude, di per sé, il raddoppio dei termini, restando il giudizio tributario autonomo rispetto a quello penale.

Il Fatto

Un contribuente, imprenditore individuale, riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità di una quota di spese di sponsorizzazione, ritenendole riconducibili a fatture per operazioni parzialmente inesistenti nell’ambito di un meccanismo fraudolento.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità dell’atto e il raddoppio dei termini. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla sanzione per irregolare tenuta della contabilità, sul difetto di motivazione, sul raddoppio dei termini e sulla ripartizione dell’onere della prova.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte chiarisce che l’art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997 non sanziona solo chi non tiene le scritture contabili, ma anche chi non le tiene o conserva secondo le prescrizioni di legge. Vi rientra la registrazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, poiché, ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972, la fattura è emessa per ciascuna operazione imponibile. La condotta non integra un’irregolarità di scarsa rilevanza, perché la fittizietà dell’operazione viene occultata dall’apparenza di una fattura contabilizzata.

Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente confonde il piano dell’allegazione con quello della prova. L’amministrazione, con la motivazione dell’avviso, soddisfa l’onere di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa, mettendo il contribuente in grado di contestarne l’an e il quantum. Le censure sulla valutazione del materiale probatorio sono estranee al giudizio di legittimità.

Il terzo motivo, centrale, è infondato. Richiamando la Corte cost. n. 247 del 2011, la Corte ribadisce che il raddoppio opera in presenza dell’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dal momento in cui sorge e dal suo adempimento. Il pubblico ufficiale non può liberamente valutare se denunciare, dovendo inoltrare prontamente la notitia criminis. Il giudice tributario è tenuto solo al riscontro formale ed estrinseco dell’obbligo di denuncia e dell’assenza di arbitrarietà della condotta dell’Ufficio. La sentenza assolutoria in sede penale non scalfisce tale conclusione, non essendo allegato il passaggio in giudicato, né gli elementi prospettati dalla difesa dovevano essere valutati dal giudice tributario.

Il quarto motivo è inammissibile: sotto l’apparente violazione di legge si cela una richiesta di rivalutazione dei fatti, sottratta al sindacato di legittimità secondo le Sezioni Unite n. 34419 del 2019. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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