Delega di firma dell’avviso di accertamento valida anche senza nome del delegato (Cass. civ. Sez. V n. 17718 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 è delega di firma e non di funzioni. Ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega. Essa può pertanto essere conferita mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma attraverso l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire ex post la verifica del potere in capo a chi ha materialmente sottoscritto l’atto. In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, senza necessità di mandato speciale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva annullato un avviso di accertamento notificato nel 2012 a cinque soggetti in qualità di soci di una società già cancellata dal registro delle imprese nel 2009.
I controricorrenti resistono con controricorso e memoria. La questione centrale riguarda la validità della delega di firma posta a fondamento dell’atto impositivo, ritenuta insufficiente dai giudici di merito perché contenuta in un ordine di servizio privo dell’indicazione nominativa del funzionario delegato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare i controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, sostenendo che l’impugnazione sarebbe stata proposta in modo irrituale dall’Avvocatura dello Stato, in assenza di un avvalimento per il singolo procedimento. L’eccezione è infondata: le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, diverso da quello della procura ad litem. Gli avvocati dello Stato esercitano quindi le loro funzioni senza bisogno di mandato, neppure quando è richiesto il mandato speciale, come nel ricorso per cassazione.
È poi respinta l’eccezione di inammissibilità per l’erronea indicazione della sentenza impugnata, individuata nel ricorso con l’indicazione della CTR di Roma in luogo della CTR del Lazio e con una data di deposito errata. In ragione della produzione in copia autentica del provvedimento e della congruenza dei motivi di ricorso, la Corte applica il principio secondo cui la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata e quelli risultanti dalla copia autentica non determina l’inammissibilità, ove la corrispondenza risulti comunque dalla congruenza tra motivi e contenuto della sentenza.
Nel merito, con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29/09/1973 e degli artt. 21-septies, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990. La CTR aveva ritenuto la nullità dell’avviso per mancata sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di un impiegato validamente delegato, reputando insufficiente la delega attribuita con ordine di servizio privo del nome del funzionario.
Il motivo è fondato. La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui la delega alla sottoscrizione è delega di firma e non di funzioni. Il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata, ben potendo avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato tramite l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire ex post la verifica del potere. Ne consegue la validità della delega conferita.
Il secondo motivo, con cui si denuncia omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, perché provveda sui motivi rimessi e sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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