Accertamento bancario, prova contraria del contribuente e libro giornale (Cass. civ. Sez. V n. 31396 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa di ricavo sia sui prelevamenti sia sui versamenti sui conti correnti. Tale presunzione si supera solo con la prova che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti a pagare specifici beneficiari. L’inversione dell’onere probatorio impone al contribuente di dimostrare l’esistenza di concreti costi e oneri deducibili, senza che siano sufficienti presunzioni, affermazioni generali o il mero richiamo all’equità. L’abrogazione dell’art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986 non comporta l’automatica deducibilità dei costi non registrati: la prova del loro sostenimento non può fondarsi sulle sole annotazioni del libro giornale, che non fanno fede della veridicità dei dati esposti e non costituiscono prova a favore dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2709 cod. civ.

Il Fatto

La controversia origina da una verifica fiscale nei confronti di una società esercente attività di fabbricazione e commercio di articoli tessili, conclusa con la notifica di un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre a ritenute su redditi di lavoro dipendente e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale rigettò l’appello dell’Ufficio.

La Suprema Corte, con una precedente ordinanza di annullamento con rinvio, aveva accolto un motivo dell’Agenzia. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha nuovamente rigettato l’appello. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, con cui si censura la motivazione apparente della sentenza regionale. Il motivo è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato di legittimità resta circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» dell’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o fondata su affermazioni inconciliabili.

Nel caso concreto non emerge alcuna motivazione apparente, avendo la Commissione tributaria regionale ricostruito il quadro normativo e affrontato la questione di merito.

Il primo motivo è invece fondato. La Corte richiama i principi della propria giurisprudenza: la presunzione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 è superabile solo con prova concreta della natura dei movimenti, secondo il principio di vicinanza della prova connaturato all’art. 2697 cod. civ. Le annotazioni del libro giornale non fanno fede della veridicità dei dati e non assolvono l’onere del contribuente.

Quanto ai movimenti dei conti bancari della società, per importi significativi, la Commissione si è riferita esclusivamente al libro giornale, peraltro per i soli prelevamenti: elemento del tutto inidoneo. Quanto ai conti personali, la giustificazione dei lavori di ristrutturazione non chiarisce se riguardi tutti i residui prelevamenti, nulla dicendo sugli accreditamenti; inoltre il provvedimento di autotutela parziale aveva già escluso i prelevamenti per esigenze personali fino a determinate soglie.

La sentenza è pertanto cassata nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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