Raddoppio termini denuncia penale per fatture operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 23246 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte, la disciplina del raddoppio dei termini di cui agli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, non anche la sua effettiva presentazione. Il giudice tributario, se richiesto con i motivi di impugnazione, è tenuto al solo riscontro formale ed estrinseco dei presupposti dell’obbligo di denuncia e dell’assenza di uso strumentale dell’istituto, senza che rilevi l’esito del giudizio penale né l’accertamento del reato. Integra, inoltre, la violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 la registrazione in contabilità di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, condotta idonea a ostacolare l’accertamento del dovuto e non qualificabile come irregolarità di scarsa rilevanza.

Il Fatto

Un contribuente, titolare di impresa individuale, riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, con cui l’amministrazione finanziaria contestava la deducibilità di una quota delle spese di sponsorizzazione, in quanto riconducibili a fatture relative a operazioni in tutto o in parte inesistenti, nell’ambito di un meccanismo fraudolento facente capo a una società cartiera.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo provata l’esistenza di rapporti con la società cartiera e applicabile il raddoppio dei termini. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il contribuente censurava l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che la norma sanziona solo chi non tiene o non conserva le scritture contabili e che, nella specie, non era stata contestata alcuna irregolarità formale della contabilità. Il motivo è infondato: la disposizione non riguarda solo la condotta omissiva di chi non tiene affatto le scritture, ma anche quella di chi non le tiene e non le conserva secondo le prescrizioni di legge. Rientra dunque nell’ambito applicativo della norma la registrazione di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, poiché, ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972, la fattura è emessa per ciascuna operazione imponibile. Né può ritenersi che tale condotta integri un’irregolarità di scarsa rilevanza ai fini della riduzione della sanzione, giacché rappresentare come avvenuta un’operazione inesistente è condotta idonea a ostacolare l’accertamento, occultando la fittizietà dietro l’apparenza di una fattura contabilizzata e di pagamenti tracciabili.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo. Il motivo è inammissibile, perché confonde il piano dell’allegazione con quello della prova. L’amministrazione, attraverso la motivazione dell’avviso, soddisfa l’onere di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa, mettendo il contribuente in grado di contestarne l’an e il quantum. Il contribuente pretendeva invece di riferire censure sulla valutazione del materiale probatorio, inammissibili davanti al giudice di legittimità, ad asserite lacune motivazionali.

Con il terzo motivo era censurata l’applicazione del raddoppio dei termini. La Corte ribadisce che è necessario unicamente l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 cod. proc. pen., non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito da C. cost. n. 247 del 2011 e da Cass. n. 11171 del 2016. Il giudice tributario è tenuto al solo riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia e dell’assenza di uso pretestuoso o strumentale dell’istituto, compiendo una valutazione “ora per allora”. La sentenza assolutoria penale non scalfisce tale conclusione, poiché il tema di prova è circoscritto al riscontro dell’obbligo di denuncia e non riguarda l’accertamento del reato.

Con il quarto motivo il ricorrente denunciava la violazione delle regole sull’onere della prova. Il motivo è inammissibile, poiché sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge mira a una rivalutazione dei fatti storici, sottratta al sindacato di legittimità, come precisato dalle Sezioni Unite n. 34419 del 2019. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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