Revocazione per errore di fatto: l’errore non decisivo non travolge la sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 561 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è configurabile quando il giudice fondi la decisione sull’inesistenza o sull’esistenza di un fatto positivamente acquisito o escluso dagli atti, per una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile che non coinvolga l’attività valutativa di situazioni processuali esattamente percepite. L’errore, però, deve essere decisivo: occorre un nesso di necessità logica e giuridica tra il fatto male percepito e la statuizione adottata, tale che, in ipotesi di percezione corretta, la decisione sarebbe stata diversa. Il giudice della revocazione compie un ragionamento controfattuale, sostituendo mentalmente l’affermazione errata con quella esatta; se la decisione resiste, la revocazione va respinta.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per revocazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile un proprio appello, per mancato deposito della copia dell’avviso di ricevimento attestante la regolare notifica a mezzo posta. La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al reddito imputato per trasparenza alla società contribuente per l’annualità 2005, quale usufruttuaria di una partecipazione societaria.

La C.t.r. rigetta la revocazione, ritenendola palesemente infondata, sul rilievo che il giudice di appello aveva esaminato la documentazione e concluso per la mancata prova della ricezione della notifica. La società contribuente resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 64 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i confini dell’errore revocatorio. Esso ricorre quando il giudice sia investito del fatto e cada in una falsa percezione della realtà, affermando l’esistenza di un fatto escluso dagli atti o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Non è invece errore revocatorio la pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o l’asserita erronea applicazione di norme processuali: in tali ipotesi si verte su errori di giudizio.

Richiamando la precedente Cass. Sez. Un. n. 26022/2008, la Corte ribadisce che l’errore deve risultare in modo incontrovertibile dagli atti e aver indotto a fondare la valutazione della situazione processuale su un presupposto di fatto inesatto. Nel caso concreto, la svista è ravvisabile: l’Ufficio ha prodotto la cartolina di ricevimento della notifica dell’atto di appello, come risulta incontestato.

Il punto decisivo, però, è un altro. Secondo il consolidato principio della Cass. Sez. Un. n. 1666/2009, la sentenza è revocabile solo se l’errore di fatto ne costituisce il fondamento o la premessa logica imprescindibile ed esclusiva, con un nesso di necessità logica e giuridica tra fatto e statuizione. Nella fase rescindente il giudice verifica la decisività dell’errore alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, con un ragionamento controfattuale: se, sostituita l’affermazione errata con quella esatta, la decisione resiste, la revocazione non può essere accolta.

La Corte applica il criterio al caso. Per ammissione della stessa Agenzia delle entrate, ricorreva un’ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario: dirimente, ai fini della validità della notifica, sarebbe stata la prova documentale della raccomandata informativa. Poiché tale secondo avviso di ricevimento non risulta prodotto, l’errore censurato, pur sussistente, non è decisivo. Il ricorso dell’Amministrazione erariale è pertanto respinto. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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