Omessa pronuncia sul diniego di rimborso e giudicato interno (Cass. civ. Sez. V n. 17618 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che, pur richiamando i provvedimenti di diniego di rimborso, limiti la propria decisione ai recuperi a tassazione senza nulla statuire sui dinieghi è affetta da nullità per omessa pronuncia, non ravvisandosi alcuna decisione implicita quando il dispositivo si riferisca espressamente e unicamente ai recuperi. Il capo di sentenza non attinto dal ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria, con il quale il giudice di merito abbia annullato gli atti impositivi, passa in giudicato interno e non può più formare oggetto del giudizio di legittimità. Ne consegue che l’oggetto residuo del giudizio è delimitato dai soli capi effettivamente investiti dall’impugnazione, con declaratoria di parziale estinzione per gli atti definiti in via agevolata.

Il Fatto

Una società, dopo una verifica fiscale, aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano due provvedimenti di diniego di rimborso e otto avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per gli anni 2006-2009. L’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione quote di ammortamento, ritenute indeducibili con riferimento a un software applicativo da progetti interni e dedotte in misura superiore ai coefficienti del D.M. 31.12.1988. Per le stesse ragioni l’Ufficio aveva negato il rimborso preteso per il 2008.

La decisione di primo grado, favorevole al contribuente, era stata parzialmente riformata in appello: la C.T.R. aveva accolto l’impugnazione dell’Amministrazione solo sul recupero della differenza delle quote, respingendola su tutti gli altri recuperi. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, le parti hanno dato atto della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, del d.l. n. 119 del 2019, di tutti gli avvisi di accertamento, a eccezione di quelli relativi a IRES e IRAP dell’anno 2006 e dei due dinieghi di rimborso del 2008. Il giudizio è pertanto dichiarato parzialmente estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022.

La Corte rileva poi che il capo della sentenza impugnata con cui la C.T.R. aveva respinto l’appello erariale sul recupero degli impianti elettrici non è stato attinto dal ricorso incidentale dell’Avvocatura dello Stato, che ha censurato solo i capi sfavorevoli relativi al software applicativo e ad hardware e impianto Telecom. Su tale capo è quindi intervenuto il giudicato interno, con la conseguenza che oggetto residuo del giudizio resta solo il diniego opposto alle istanze di rimborso.

Passando ai motivi del ricorso principale, la società denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’illegittimità dei dinieghi di rimborso, in violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 3 e 4, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112, 132 e 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. In subordine deduce il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo ex art. 156 cod. proc. civ..

Il primo motivo è ritenuto fondato. La Commissione tributaria regionale, pur avendo fatto riferimento, nella parte dedicata al fatto, ai dinieghi di rimborso, ha limitato la propria decisione alla conferma dell’illegittimità dei soli recuperi a tassazione, senza nulla statuire sui provvedimenti di diniego che pure erano stati annullati in primo grado. Né può ravvisarsi una decisione implicita, avendo la C.T.R. nel dispositivo richiamato espressamente e unicamente i recuperi a tassazione. Il secondo motivo resta assorbito. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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