Interposizione fittizia e indetraibilità IVA nelle cessioni di energia (Cass. civ. Sez. V n. 15957 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta non rileva la formale regolarità delle cessioni di beni, né la formale esistenza del soggetto cedente, quando sia provata la sua sostanziale interposizione fittizia nell’operazione posta in essere dal contribuente. Il diritto alla detrazione, principio fondamentale del sistema comune dell’IVA, è subordinato alla prova dell’effettiva realizzazione dell’operazione e non sorge in presenza di un’operazione simulata. L’interposizione fittizia integra la frode idonea a giustificare l’indetraibilità dell’IVA, restando irrilevanti il regolare versamento dell’imposta da parte dell’interposto e l’assenza di obiezioni da parte dell’autorità di controllo del mercato, preposta a fini diversi da quelli fiscali. Il giudice è tenuto a valutare unitariamente tutti gli elementi indiziari, secondo il procedimento articolato in una valutazione analitica e in una successiva valutazione complessiva.
Il Fatto
Un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2013, emesso verso una società controllata poi incorporata, contestava l’illegittima detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di energia elettrica di provenienza estera da fonte non rinnovabile. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la controllante, raggiunto il massimale quantitativo oltre il quale occorreva l’acquisto dei certificati verdi, cedeva l’energia eccedente a una controllata priva di strutture e personale, così immettendo nel mercato italiano ulteriori quantità di energia oltre il massimale.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, escludendo la natura fittizia dell’interposizione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA, ma è subordinato al rispetto dei requisiti sostanziali e formali e, in particolare, alla prova della effettiva realizzazione dell’operazione. L’esigibilità dell’imposta si verifica al momento della cessione, sicché in mancanza di un’effettiva cessione non può sorgere alcun diritto a detrazione.
La Corte richiama inoltre il principio per cui è inerente al meccanismo dell’IVA che un’operazione di acquisto simulata non possa dare diritto ad alcuna detrazione, non avendo collegamento con operazioni tassate a valle.
Su questa base, il giudice di appello ha commesso un errore di prospettiva: ai fini dell’indetraibilità non rileva la formale regolarità delle cessioni tra la controllante e la controllata, né la formale esistenza di quest’ultima, non qualificabile come cartiera. Rileva invece la sostanziale interposizione fittizia della controllata nelle operazioni di acquisto e rivendita, qualificate come simulate, essendo l’obiettivo della controllante quello di aggirare le disposizioni che limitano le importazioni di energia da fonti non rinnovabili senza ricorrere ai certificati verdi.
Non ha rilievo il regolare versamento dell’IVA da parte dell’interposta, poiché la questione è stabilire se essa possa detrarre l’imposta versata avendo posto in essere un’operazione fittizia. Né rileva l’assenza di obiezioni dell’autorità di controllo del mercato energetico, preposta a fini diversi da quelli fiscali.
L’errore di prospettiva ha inoltre determinato una non corretta applicazione del meccanismo presuntivo: la prova presuntiva esige che il giudice esamini tutti i fatti noti, valutandoli tutti insieme, con una valutazione analitica degli indizi e una successiva valutazione complessiva della loro concordante combinazione. Il giudice di appello ha invece valorizzato elementi privi di rilevanza e pretermesso gli indizi dell’Ufficio, tesi a far emergere la simulazione e il meccanismo frodatorio. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.