Imputazione del pagamento parziale ai debiti contributivi verso l’Inps (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23357 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di pluralità di debiti scaduti del datore di lavoro verso l’ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato anzitutto all’estinzione del debito relativo alle sanzioni civili e agli interessi di mora, in quanto credito meno garantito, e solo successivamente al capitale rappresentato dai contributi omessi. L’art. 1193, secondo comma, cod. civ. opera in via prioritaria rispetto al criterio dell’art. 1194 cod. civ., poiché il credito per sanzioni è assistito da privilegio di grado poziore e per metà dell’importo, mentre quello per contributi è garantito per l’intero. Il criterio legale di imputazione fondato sulla dichiarazione del debitore, “quando paga”, resta applicabile solo ove il debitore stesso non abbia esercitato tale facoltà.

Il Fatto

Una società cooperativa che svolge servizi ausiliari riceveva verbali unici di accertamento e notificazione con cui l’Inps contestava un debito contributivo. La contestazione derivava dall’erronea indicazione dell’imponibile previdenziale, per avere la società assoggettato a contribuzione compensi erogati a titolo di indennità di trasferta e “spese esenti” in misura inferiore a quanto accertato dagli ispettori e in carenza di documentazione idonea.

La società proponeva opposizione, rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 175/2021, respingeva il gravame, ritenendo che la datrice non avesse assolto all’onere della prova sui presupposti del titolo esonerativo dalla contribuzione. Avverso tale pronuncia la società ricorreva in cassazione con tre motivi; l’Inps resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono il versante istruttorio e processuale. La Corte li dichiara entrambi inammissibili. Quanto al primo, la censura contesta valutazioni istruttorie del giudice di merito, incensurabili in cassazione se non entro ristretti limiti non ricorrenti nella specie, e sollecita una rivisitazione del merito in presenza di una doppia decisione conforme. Quanto al secondo, il motivo è inammissibile per mancanza di decisività: la Corte territoriale, pur avendo qualificato come nuova la domanda sul minimale contributivo, ha poi trattato la questione nei termini devoluti dal gravame, così da escludere l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.

Il nucleo del principio si concentra sul terzo motivo, dichiarato infondato. La società contestava l’imputazione del pagamento operata ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., sostenendo che i contributi già versati dovessero essere imputati alla sorte e non alle sanzioni civili, non ancora irrogate al momento del pagamento in misura ridotta.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui, in presenza di una pluralità di debiti verso l’ente previdenziale, il pagamento parziale si imputa all’estinzione del debito per sanzioni civili, credito meno garantito, piuttosto che al capitale delle contribuzioni omesse: il primo è assistito da privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell’importo coperto, pari a metà (art. 2754 cod. civ. e art. 2778, n. 8, cod. civ.), rispetto al secondo, garantito da privilegio di grado poziore e per l’intero importo (art. 2753 cod. civ. e art. 2778, n. 1, cod. civ.).

Il collegio osserva che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 1193, secondo comma, cod. civ.: in caso di più debiti scaduti, il pagamento va prioritariamente imputato a quello meno garantito, ossia sanzioni e interessi di mora, e solo successivamente ai contributi omessi. Non viene in rilievo il criterio fondato sulla dichiarazione del debitore “quando paga”, potendo questi normalmente indicare quale debito intenda soddisfare a norma dell’art. 1193, primo comma, cod. civ.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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