Esenzione contributiva sport dilettantistico richiede prova non professionalità non solo status (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22568 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’obbligo contributivo previdenziale prevista dagli artt. 67, primo comma, lettera m), e 69 del d.P.R. n. 917/1986 presuppone la prova cumulativa e concorrente di più requisiti. La qualifica formale di società sportiva dilettantistica è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre che l’ente operi in concreto senza fine di lucro e che la prestazione sia resa in ragione del vincolo associativo, nell’esercizio diretto dell’attività dilettantistica. È inoltre necessario che il prestatore non svolga l’attività con carattere di professionalità, da intendersi in chiave soggettiva, riferita alle modalità di svolgimento della prestazione, non alla natura oggettiva dell’attività. L’onere probatorio dei presupposti dell’esenzione grava sulla parte contribuente, non essendo sufficiente il dato neutrale dell’affiliazione a una federazione sportiva o al CONI. Il perseguimento di finalità dilettantistiche non esclude di per sé l’assoggettamento contributivo.

Il Fatto

Una società calcistica dilettantistica riceveva un avviso di addebito dall’I.N.P.S. per il versamento dei contributi previdenziali sui compensi corrisposti all’allenatore della squadra di seconda categoria, per il periodo dallo 01/08/2011 al 30/06/2013.

La società proponeva opposizione. Il Tribunale di Venezia la rigettava. La Corte d’appello di Venezia, in integrale riforma, accertava l’insussistenza dell’obbligo contributivo, applicando l’esenzione prevista dall’art. 69 del d.P.R. n. 917/1986. L’I.N.P.S. ricorreva quindi per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sull’assoggettamento alla contribuzione previdenziale.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte esamina l’eccezione della controricorrente, secondo cui non sarebbero stati specificamente censurati i capi della sentenza d’appello relativi alla natura dilettantistica dell’attività e all’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’allenatore. L’eccezione è respinta: il passaggio in giudicato di tali capi non esclude la proponibilità del ricorso, perché le finalità dilettantistiche sono condizione necessaria ma non sufficiente per l’esenzione ex art. 67, lettera m), del d.P.R. n. 917/1986.

I due motivi sono esaminati congiuntamente, vertendo sulla medesima questione giuridica: l’assoggettamento alla obbligazione contributiva per il periodo indicato. Sul punto la Corte richiama i principi affermati dalle Sez. Lav. n. 11196 e n. 11203 del 28.04.2025 e dalla n. 41397 del 2021, ai quali intende dare continuità.

Il d.lgs. C.p.s. n. 708/1947, all’art. 3, comma 2, come specificato dal D.M. 15 marzo 2005, ricomprende nel raggruppamento gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi, in via generale soggetti all’obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, confluita nell’INPS. L’art. 67 TUIR introduce però un effetto eccettuativo: non sono soggette a tali obblighi le prestazioni relative alla formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se compensate nei limiti dell’art. 69 TUIR.

Chi invoca l’esenzione deve dimostrare, con accertamento rimesso al giudice di merito, che le prestazioni siano rese in favore di enti che non solo risultano qualificati come dilettantistici, ma che in concreto svolgono effettivamente attività senza fine di lucro, operando in conformità a statuto e atto costitutivo; che siano rese nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica, in ragione del vincolo associativo; e che il prestatore non svolga l’attività con carattere di professionalità. L’onere probatorio grava sulla parte contribuente e non è soddisfatto dal solo dato dell’affiliazione a una federazione o al CONI.

Quanto alla professionalità, la Corte ribadisce che essa va intesa in chiave soggettiva, riferita alle modalità di svolgimento dell’attività: sono esclusi dai redditi diversi i proventi di attività svolte professionalmente. La corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto irrilevante il requisito della professionalità — desumibile da preparazione, continuità e misura del compenso — e dando esclusiva rilevanza alla natura dilettantistica della società. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, perché proceda agli accertamenti in fatto richiesti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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