Istanze istruttorie in appello: basta riproporle, non riscriverle (Cass. civ. Sez. II n. 1415 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata. Rispetto ad esso non è concepibile alcun onere di autosufficienza, ma solo di specificità, che presuppone la specificità della motivazione della sentenza gravata. Ove quest’ultima manchi, l’appellante che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie non ha altro onere se non quello di riproporre l’istanza o la domanda immotivatamente rigettata. La Corte d’Appello che dichiari inammissibili per genericità le richieste istruttorie non esaminate in prime cure incorre in error in procedendo, perché è tenuta a valutarne l’ammissibilità in base alla loro rilevanza rispetto al motivo di appello.
Il Fatto
I proprietari di un fondo rustico, raggiungibile solo attraverso un tratturo, agivano in via possessoria lamentando molestie e spoglio posti in essere a partire dal 2013 dai comproprietari del viottolo, che avevano rimosso lo strato di calcestruzzo e collocato una catena con lucchetto per impedire il transito.
Nella fase sommaria il giudice monocratico accoglieva la domanda, confermata dal Tribunale in composizione collegiale. I convenuti proponevano appello deducendo la decadenza dall’azione possessoria, per essere il primo atto di spoglio risalente al 2011. La Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame, dichiarando inammissibile l’istanza istruttoria perché riproposta con mero richiamo agli scritti di primo grado. Propongono ricorso per cassazione i soccombenti.
La Motivazione della Corte
La questione investe il regime di riproposizione delle istanze istruttorie in appello e il rapporto tra art. 342 cod. proc. civ. e art. 346 cod. proc. civ. Il ricorrente segnala un contrasto giurisprudenziale tra un indirizzo che ritiene sufficiente il richiamo alle difese di primo grado e altro che esige la riproposizione specifica.
La Corte dà continuità al principio secondo cui la specificità deve riguardare il motivo di appello e non la richiesta istruttoria. Poiché in primo grado le istanze non erano state valutate perché assorbite dalla ritenuta tardività dell’eccezione di decadenza, l’appellante aveva l’onere di riproporle e non anche di trascriverle o di motivarle nuovamente. Richiama Sez. III, Ordinanza n. 11197 del 24.04.2019 e Sez. I, Ordinanza n. 19519 del 2023.
Il primo motivo è fondato. La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibili le istanze istruttorie per carenza di specificità e, di conseguenza, aveva omesso di sciogliere il dubbio sulla possibilità di eccepire la decadenza dall’azione possessoria dopo la fase cautelare. Il giudice del gravame avrebbe invece dovuto verificarne l’ammissibilità in relazione al motivo di appello proposto. A tale error in procedendo porrà rimedio il giudice di rinvio.
L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti quattro, tutti incentrati sulla mancata ammissione dei mezzi di prova e sulla conseguente omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dall’azione di reintegrazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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