Obbligazioni alimentari e giurisdizione nel regolamento CE n. 4/2009 (Cass. civ. Sez. Un. n. 23425 del 17.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di obbligazioni alimentari la competenza giurisdizionale è disciplinata dal reg. (CE) n. 4/2009, i cui criteri di collegamento operano in via alternativa e prescindono dalla cittadinanza delle parti. L’art. 3 del regolamento radica la giurisdizione, tra l’altro, presso l’autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore. Il richiamo alla Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 non è pertinente, poiché essa non ripartiva la giurisdizione ma disciplinava la sola legge applicabile. Il regolamento si applica anche nei confronti di cittadini di Paesi terzi, essendo la residenza abituale criterio di collegamento sufficiente, con esclusione del rinvio alle norme nazionali sulla competenza.

Il Fatto

Una donna ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Como l’ex coniuge, chiedendo la revisione delle condizioni di mantenimento della prole stabilite in una sentenza di divorzio resa dal giudice albanese. I coniugi avevano contratto matrimonio in Albania e da quell’unione erano nati due figli minori. L’attrice ha dedotto di risiedere in Italia con i figli, come del resto il convenuto, e ha domandato la condanna di quest’ultimo al pagamento di un importo mensile per il mantenimento di ciascun figlio, oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche e ricreative.

Il convenuto ha eccepito in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice italiano. L’attrice ha allora proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano, e il Procuratore Generale ha concluso nello stesso senso.

La Motivazione della Corte

Secondo il ricorrente, al giudizio andava applicata la Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973, il cui art. 8 demanda alla legge regolatrice del divorzio le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati e la revisione delle decisioni relative: di qui la tesi della giurisdizione del giudice albanese. Le Sezioni Unite hanno respinto l’impostazione e affermato la giurisdizione del giudice italiano.

Il richiamo convenzionale è stato giudicato non pertinente. La Convenzione dell’Aja, oltre a non essere più applicabile per effetto della modificazione dell’art. 45 l. n. 218 del 1995 ad opera dell’art. 1, comma primo, lett. b), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, non si occupava del riparto di giurisdizione, limitandosi a dettare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

La Corte ha quindi individuato nel reg. (CE) n. 4/2009 la fonte regolatrice della competenza giurisdizionale in materia. Tra i criteri alternativi dell’art. 3 rilevano l’autorità del luogo di residenza abituale del convenuto e quella del luogo di residenza abituale del creditore. Il regolamento opera anche verso i cittadini di Paesi terzi, poiché le residenze abituali delle parti integrano criteri di collegamento idonei a radicare la giurisdizione a prescindere dalla cittadinanza. Il considerando n. 15 attribuisce valore esaustivo alle disposizioni del regolamento, escludendo il rinvio alle norme nazionali sulla competenza e, dunque, l’invocabilità della l. n. 218 del 1995.

Le Sezioni Unite hanno poi precisato che il rinvio dell’art. 3, comma 2, della l. n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 va inteso in senso non ricettizio, comprendendo le successive modificazioni in vigore per l’Italia. Poiché tale Convenzione regolava anche i crediti alimentari discendenti dallo scioglimento del matrimonio, i criteri di collegamento applicabili restano quelli del regolamento comunitario.

Nel caso concreto entrambe le parti risultano pacificamente residenti in Italia: ciò radica la giurisdizione del giudice italiano. La decisione sulle spese del regolamento è stata rimessa al giudice del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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