Contributo di solidarietà dei commercialisti: riserva di legge e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23422 del 17.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà applicato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti costituisce prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. ed è pertanto sottoposto alla riserva di legge. L’autonomia regolamentare riconosciuta all’ente dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 opera nei limiti delle variazioni delle aliquote contributive, della riparametrazione dei coefficienti di rendimento e degli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico, e non legittima una trattenuta che incida su pensioni già determinate. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 e l’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 presuppongono interventi strutturali finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo periodo, incompatibili con una misura straordinaria e transeunte. Sulla pretesa restituzione delle somme trattenute si applica la prescrizione decennale, non quella quinquennale, e al pensionato competono gli interessi legali dalla data dei singoli prelievi.

Il Fatto

Un professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti agisce per far dichiarare l’illegittimità delle trattenute operate dall’ente sui ratei di pensione a titolo di contributo di solidarietà, per il decennio anteriore alla proposizione della domanda. Il giudice di primo grado accoglie la domanda; la Corte d’appello conferma la pronuncia, escludendo che la Cassa fosse legittimata da alcuna norma di legge ad applicare il contributo e respingendo l’eccezione di prescrizione quinquennale, con termine indicato in dieci anni.

La Cassa ricorre in Cassazione con cinque motivi, contestando la declaratoria di illegittimità del contributo, la sua applicabilità al periodo di causa e al biennio 2012-2013, la qualificazione della prescrizione e la decorrenza degli interessi. Il professionista resiste con controricorso; l’INPS è evocato in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., rilevando che il ricorso non prospetta argomenti idonei a determinare un mutamento dell’orientamento consolidato. Quanto al primo motivo, ribadisce che l’autonomia regolamentare della Cassa è circoscritta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 alle variazioni delle aliquote, alla riparametrazione dei coefficienti e ai criteri di determinazione del trattamento. Esula da tale ambito il provvedimento che introduce una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su pensioni già quantificate.

Il secondo e il terzo motivo sono parimenti inammissibili. L’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 riguarda interventi strutturali finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo periodo, finalità incompatibile con una misura straordinaria e transeunte quale il contributo in esame. La Corte esclude inoltre che l’inerzia dell’ente nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa possa equipararsi alla situazione in cui gli interventi siano stati posti in essere mediante delibere poi dichiarate illegittime.

Quanto al quarto motivo, la Corte conferma che la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. postula la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ. La stessa conclusione vale per l’art. 19, comma 3, legge n. 21/1986, mentre l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 concerne la diversa ipotesi di riliquidazione della pensione.

Il quinto motivo è infine respinto: i crediti previdenziali hanno natura unitaria e gli accessori ne costituiscono componente essenziale, sicché gli interessi legali decorrono dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, fino all’effettivo pagamento.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore del professionista e al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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