Misure alternative al trattenimento: basta la notifica del provvedimento, non dell’udienza (Cass. civ. Sez. I n. 25401 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento, disciplinato dall’art. 6-quater, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 mediante rinvio all’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, il diritto di difesa è assicurato dalla notifica del provvedimento applicativo della misura, che ne costituisce condizione di efficacia, e dalla facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il rito ha natura cartolare ed eventuale: non è richiesta, quale condizione di validità del procedimento, la comunicazione allo straniero della data dell’udienza. Le misure non detentive, quali l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione, non integrano una privazione della libertà ai sensi dell’art. 5 CEDU, sicché non si applicano le garanzie procedurali del modello partecipato e un controllo giurisdizionale anche cartolare è sufficiente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato irregolarmente nel territorio dello Stato ed è risultato gravato da precedenti penali e di polizia. Con decreto del Prefetto è stata disposta l’espulsione e il Questore ha ordinato il trattenimento presso un CPR, convalidato dal Giudice di Pace. Durante il trattenimento lo straniero ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale.
Il Tribunale, investito del ricorso, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del diniego, con recupero dello status di richiedente asilo. La Questura ha chiesto la proroga del trattenimento, convalidata dal Tribunale di Lecce; indi, preso atto della sospensiva, ha disposto le misure alternative dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione. All’udienza di convalida la difesa ha eccepito la nullità per mancata notifica dell’udienza al ricorrente; il giudice ha convalidato le misure. Avverso il decreto è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che dagli atti risulta la regolare notifica del provvedimento del Questore allo straniero, come attestato nel decreto impugnato e confermato dai documenti allegati dal ricorrente. La doglianza confonde la notifica del provvedimento applicativo della misura, condizione di efficacia della stessa, con la comunicazione della data dell’udienza, che nel rito cartolare non è richiesta quale condizione di validità.
Il collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2019, che ha qualificato il procedimento di convalida delle misure alternative come rito non partecipato, distinto da quello relativo al trattenimento, per il quale soltanto l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 impone la comunicazione dell’udienza.
La giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. 24013/2020; Cass. 2924/2021) ha confermato che, nel procedimento ex art. 14, comma 1-bis, T.U.I., il diritto di difesa è assicurato mediante la notifica del provvedimento e la facoltà di presentare memorie, senza necessità di avviso dell’udienza. Nella specie il ricorrente era assistito dal difensore di fiducia, presente all’udienza e autore di memoria, circostanza che esclude ogni lesione del contraddittorio.
Sul secondo motivo la Corte ritiene la motivazione del decreto puntuale e coerente sui presupposti richiesti dall’art. 6-quater, con riferimento alla pericolosità sociale desunta dai precedenti, alla sua attualità e alla sussistenza del rischio di fuga valutato secondo gli indicatori dell’art. 5-sexies d.lgs. n. 142/2015. Il Tribunale ha svolto un corretto bilanciamento tra sicurezza pubblica e libertà personale, richiamando la natura di extrema ratio del trattenimento. Nessuna indebita sovrapposizione tra disciplina del T.U.I. e disciplina dei richiedenti asilo, perché l’art. 6-quater richiama espressamente l’art. 14, comma 1-bis, T.U.I.
Sul terzo motivo, che ripropone la medesima doglianza sotto altra veste, la Corte rileva che la CEDU non impone un modello partecipato di udienza per misure non detentive che non integrano una restrizione qualificata ai sensi dell’art. 5 CEDU. La giurisprudenza di Strasburgo considera sufficiente un controllo giurisdizionale effettivo, anche cartolare, come attestato dal verbale di udienza. Il ricorso è dichiarato infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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