Mutuo revocabile in via breve come atto a titolo oneroso (Cass. civ. Sez. I n. 25399 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, secondo comma, l. fall.; di conseguenza il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia ai sensi dell’art. 95, primo comma, l. fall., ai fini dell’esclusione del credito restitutorio fondato su quel titolo. Nella revocatoria fallimentare non è elemento della fattispecie il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, diversamente da quanto richiede l’art. 2901 cod. civ., trattandosi di pregiudizio in re ipsa. L’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 67, secondo comma, l. fall. non consente una lettura restrittiva che subordini la revocabilità del mutuo a un effetto depauperativo del patrimonio del debitore, essendo sufficiente l’incremento del passivo conseguente all’obbligazione di restituzione di capitale e interessi.
Il Fatto
Una banca chiede l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società per un credito di importo rilevante, derivante da un finanziamento erogato in data 4 giugno 2020 e garantito per l’80% dal Medio Credito Centrale, già escusso per la maggior parte. Il credito viene escluso in parte per intervenuta soddisfazione del creditore e, quanto al residuo, perché il curatore eccepisce la revocatoria in via breve e deduce che il finanziamento fu concesso abusivamente.
Il Tribunale di Verona rigetta l’opposizione del creditore, accoglie l’eccezione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. e ritiene il mutuo atto a titolo oneroso revocabile; ritiene inoltre antergato il periodo sospetto per consecuzione tra le procedure e provata la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla banca. Propone ricorso per cassazione il creditore con cinque motivi; resiste la curatela.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la revocabilità oggettiva del mutuo chirografario quale atto a titolo oneroso. La Corte richiama il tenore dell’art. 67, secondo comma, l. fall., che sanziona gli atti a titolo oneroso compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, e lo distingue dalla revocatoria ordinaria dell’art. 2901 cod. civ.: in quest’ultima rileva il pregiudizio alle ragioni dei creditori, mentre nella revocatoria concorsuale il pregiudizio è in re ipsa, secondo il principio affermato da Cass., Sez. U., n. 7028/2006.
Ne segue, per la Corte, che non è necessario accertare un effettivo pregiudizio per la massa: qualsiasi titolo contrattuale di un atto oneroso, pur commercialmente lecito, è passibile di declaratoria di inefficacia in sede concorsuale se posto in essere nel periodo sospetto, con la consapevolezza dello stato di insolvenza della controparte. L’interpretazione restrittiva proposta dal ricorrente è respinta: l’art. 67, secondo comma, l. fall. non richiede che l’atto sia dispositivo o depauperativo del patrimonio.
Quando l’atto oneroso è presupposto dell’opponibilità alla massa del credito, l’art. 95, primo comma, l. fall. — norma processuale posta a presidio della formazione dello stato passivo — consente al curatore di eccepire in via breve la revocatoria ai fini dell’inefficacia del titolo. È irrilevante che il mutuo abbia comportato un’astratta provvista di liquidità per il debitore: la revocabilità discende dall’incremento del passivo per l’obbligazione di restituzione. La Corte richiama l’argomento della fideiussione, passibile di revocatoria in via breve (Cass., n. 3462/2024; analogamente Cass., n. 22051/2026).
Il contestato effetto “paradossale” dell’inefficacia dell’erogazione attiene agli effetti della declaratoria, neutralizzabili dal creditore con la domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., nella specie non riproposta con statuizione non impugnata e coperta da giudicato interno. Il primo motivo è rigettato.
Il terzo motivo è infondato, non essendo il decreto al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014); il secondo è inammissibile, rientrando nella discrezionalità del merito la valutazione del contesto di insolvenza. Il quarto e il quinto motivo sono in parte inammissibili e in parte infondati: il decreto ha valorizzato la prudenza bancaria del bonus argentarius e la Comunicazione della Commissione UE n. 2020/C 91, nonché l’art. 13, comma 1, lett. g), d.l. n. 23/2020, che non ha esonerato le banche dalle verifiche prodromiche all’erogazione (Cass., n. 26248/2024).
Nota della Redazione
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