Utili accantonati in s.r.l. ed esclusione dalla base contributiva artigiani (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25465 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata, e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione artigiani e commercianti, deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione e da questi dichiarata ai fini IRPEF. L’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992, conferisce rilievo ai soli redditi di impresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF: gli utili accantonati a riserva non distribuiti restano estranei alla base imponibile in difetto di percezione o di opzione della società per l’imputazione “per trasparenza”. Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze aveva ritenuto infondata la pretesa dell’INPS, formulata con avviso di addebito, di ottenere i contributi eccedenti il minimale nella gestione artigiani/commercianti per gli anni 2014 e 2015.
Il lavoratore, socio al 50% e amministratore unico di una s.r.l., aveva agito sostenendo di non aver svolto attività materiale ed esecutiva nell’impresa e di dover escludere dalla base contributiva gli utili societari non distribuiti. Il giudice d’appello aveva escluso la natura di reddito di impresa degli utili accantonati. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina della base imponibile. L’art. 1, comma 1, della legge n. 233/1990 aveva commisurato il contributo al 12 per cento del reddito annuo derivante dall’attività di impresa dichiarato ai fini IRPEF. Con l’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 il legislatore ha rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Da qui l’ampliamento della base imponibile, già riconosciuto dalla Corte costituzionale n. 354 del 2001.
Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa impone di computare quelli percepiti in qualità di socio di società di persone, il cui reddito è imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986. Diversamente, il socio di società di capitali che non presti attività lavorativa non deve includere gli utili della mera partecipazione. Nella vicenda il lavoratore svolge attività nella s.r.l. e da essa scaturisce l’obbligo assicurativo; le Sezioni Unite n. 3240 del 2010 hanno chiarito che l’imponibile si determina sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società e attribuita al socio in ragione della quota.
La Corte individua la condizione imprescindibile: il reddito deve essere dichiarato ai fini IRPEF. Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che la società opti per il regime dell’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917/1986. Solo con la percezione o con l’opzione il reddito è imputato al socio e può essere denunciato. In difetto, il reddito resta della società.
Il dato letterale è decisivo e vale a garantire la riserva di legge ex art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte: la dizione “denunciati” non può tramutarsi nel richiamo a redditi meramente “conseguibili” e accantonati. Sul piano sistematico, la Corte sottolinea l’esigenza di armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale.
Non convincono le obiezioni dell’Istituto e della Procura. Non rileva se il reddito sia percepito, ma se sia per legge imputato all’obbligato. La finalità di ampliamento della base imponibile incontra limiti rigorosi. La mancata distribuzione degli utili non sottende di per sé intento fraudolento e non giustifica una lettura antielusiva dissonante dalla lettera della legge. L’art. 38 Cost. resta salvaguardato dal versamento dei contributi parametrati sul minimale imponibile.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni e condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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