Tetto di spesa e regressione tariffaria: onere probatorio a carico della Asl (Cass. civ. Sez. I n. 25464 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima costituisce fatto impeditivo della remunerazione, la cui prova è posta a carico della Asl debitrice e non della struttura accreditata. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo della pretesa della struttura. L’esercizio del potere di regressione tariffaria non è subordinato all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni, né al rispetto dei termini della sua comunicazione, né al ritardo nell’attività dei tavoli tecnici.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria accreditata, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Asl per prestazioni rese nell’annualità 2019. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione della Asl; la Corte d’appello di Napoli ha poi accolto parzialmente l’appello dell’azienda, revocando il decreto e condannando la Asl al pagamento di una somma ridotta.
La Corte territoriale ha fondato la riduzione sulla documentazione prodotta dalla stessa Asl: la delibera del direttore generale n. 78/2019, la comunicazione del 13 febbraio 2019 con la data presuntiva di sforamento e la determinazione dirigenziale di accertamento consuntivo. La struttura ha proposto ricorso per cassazione, contestando la valutazione della prova e l’efficacia della tempestiva comunicazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. La ricorrente, pur formalmente deducendo violazione o falsa applicazione di legge, ha in realtà sollecitato una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiuta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Anche l’interpretazione del contratto proposta dalla ricorrente mira a contrapporre una diversa esegesi a quella, del tutto plausibile, del giudice di appello.
La Corte ha ribadito il principio consolidato: il superamento della capacità operativa massima è fatto impeditivo della remunerazione, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto non integra un fatto costitutivo della pretesa della struttura. La Corte richiama le proprie pronunce, tra cui Cass. n. 22957 del 2025, Cass. sez. 1 n. 5661 del 2021, Cass. sez. 1 n. 4375 del 2023 e Cass. sez. 1 n. 31364 del 2024.
Nessun rilievo è stato riconosciuto al principio di affidamento: la regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture che operano nel sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle modalità esecutive del monitoraggio. L’elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che la regressione non è subordinata all’esecuzione del monitoraggio né al rispetto dei termini contrattuali di comunicazione. I tavoli tecnici sono organi di fonte contrattuale, a cui partecipano anche i rappresentanti aziendali. Non rileva, quindi, la tardività dell’attività di monitoraggio.
La Corte ha infine osservato che la ricorrente, a fronte dell’affermazione della Corte di merito circa l’avvenuta produzione della delibera dirigenziale, nulla ha obiettato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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