Contributi artigiani e commercianti esclusi utili accantonati non dichiarati IRPEF (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25466 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto all’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, a lui attribuita in ragione della quota di partecipazione e da lui denunciata ai fini IRPEF. L’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, conferisce rilievo ai soli redditi di impresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF: ne restano esclusi gli utili accantonati a riserva e non distribuiti, in difetto di percezione o di opzione della società per l’imputazione per trasparenza. Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore.
Il Fatto
L’INPS notificava a un socio, titolare del 50% e amministratore unico di una s.r.l. meccanica, un avviso di addebito per i contributi eccedenti il minimale nella gestione artigiani e commercianti relativi all’anno 2016. Il lavoratore, iscritto alla gestione in virtù della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, contestava la pretesa sostenendo di non aver mai partecipato all’attività materiale ed esecutiva dell’impresa e di aver svolto solo quella amministrativa.
La Corte d’appello di Firenze accoglieva la sua tesi ed escludeva dalla base imponibile contributiva gli utili societari accantonati in riserva, ritenendoli non riconducibili ai redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF. L’INPS ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, dell’art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 1344 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina della base imponibile. L’art. 1 della legge n. 233/1990 aveva commisurato il contributo annuo al reddito annuo derivante dall’attività di impresa dichiarato ai fini IRPEF. L’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 ha poi rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, ampliando la base imponibile e, specularmente, quella pensionabile, in armonia con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione.
Il riferimento letterale alla totalità dei redditi denunciati ai fini IRPEF impone di computare nel calcolo i redditi imputati al socio. Ciò avviene per trasparenza nelle società di persone, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 917/1986, e nelle s.r.l. solo in caso di percezione degli utili o di opzione per il regime dell’imputazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917/1986). In difetto di tali presupposti, il reddito resta riconducibile alla società e non è denunciato dall’obbligato.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 3240 del 2010, che hanno chiarito come l’imponibile contributivo del socio lavoratore si determini sulla parte di reddito di impresa a lui attribuita secondo la quota di partecipazione. Ribadisce quindi l’orientamento secondo cui la sola partecipazione a una società di capitali, senza attività lavorativa, non giustifica l’imposizione contributiva (Cass. n. 21540 del 2019; Cass. n. 23790 del 2019).
La Corte confuta le obiezioni dell’Istituto e della Procura Generale. Il punto nodale non è la percezione effettiva del reddito, ma la sua imputazione per legge all’obbligato. La lettura proposta dall’INPS si risolverebbe in una interpretatio abrogans della norma e violerebbe la riserva di legge dell’art. 23 Cost. in materia di prestazioni patrimoniali imposte. La scelta di accantonare gli utili non sottende di per sé un intento fraudolento e non legittima un’estensione dell’obbligo oltre i limiti tracciati dalla legge.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni e la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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