Clausole di ultrattività e CCNL separati: l’accordo non sottoscritto da tutte le parti non estingue il precedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13028 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di ultrattività che estende la durata di un contratto collettivo “fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL” non trasforma il contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato. La sottoscrizione di un accordo separato, non condiviso da tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il precedente contratto, non realizza l’evento dedotto nella clausola: l’accordo separato ha efficacia soggettiva limitata alle parti che lo hanno sottoscritto. Il comportamento successivo delle parti non consente al giudice di tramutare il termine certo in una condizione, né di anticiparne l’effetto estintivo, essendo il contratto collettivo vincolante per le parti originarie fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo unitario.
Il Fatto
Alcuni infermieri dipendenti di una società esercente attività di residenza sanitaria accreditata hanno convenuto in giudizio il datore di lavoro, chiedendo l’accertamento dell’inapplicabilità nei loro confronti del CCNL RSA AIOP 22.3.2012 e la declaratoria dell’obbligo di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata 2002/2005, richiamato nei contratti individuali di assunzione. La società aveva ritenuto di poter disapplicare tale ultimo contratto collettivo a seguito del recesso dell’associazione datoriale AIOP e della stipula di un diverso accordo con altre sigle sindacali.
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso dei lavoratori, ritenendo legittimo il recesso datoriale e la vigenza del nuovo CCNL. Avverso tale decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza, tra cui la violazione delle regole in tema di ultrattività del contratto collettivo e la nullità del procedimento per l’adozione del rito cartolare nel giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, rigettando la censura relativa alla cosiddetta udienza cartolare. In materia, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, si applica a tutte le udienze civili, ivi comprese le controversie di lavoro, sostituendo l’udienza in presenza con quella cartolare, senza che possa configurarsi alcuna incompatibilità con i principi che regolano il processo del lavoro. La Corte ha richiamato anche Cass., Sez. Un., n. 17603/2025, che ha escluso l’incompatibilità della trattazione scritta prevista dall’art. 127-ter c.p.c. con il rito lavoristico.
Con riferimento al merito, la Corte ha accolto il motivo di ricorso concernente la violazione delle regole sull’ultrattività del contratto collettivo. Ricostruendo l’orientamento giurisprudenziale in materia, la Suprema Corte ha ribadito che le clausole di ultrattività, che prevedono la durata del contratto collettivo “fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL”, non trasformano il contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, per il quale vigono le regole della disdetta unilaterale. La Corte ha richiamato, sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 3671 e 3672/2021, Cass. n. 33982/2022 e Cass. n. 26666/2024.
Il compimento del termine non può, inoltre, dirsi realizzato mediante la stipula di un diverso contratto collettivo non sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali che avevano aderito al precedente accordo. L’accordo separato, infatti, ha un’efficacia soggettiva limitata alle parti che lo hanno sottoscritto, mentre le altre restano legate al precedente accordo ancora in vigore. Il comportamento successivo delle parti non consente al giudice di tramutare il termine certo in una condizione, né di anticiparne l’effetto estintivo.
La Corte ha precisato che la circostanza che il datore di lavoro fosse una “RSA pura” non muta la soluzione: la regola di efficacia temporale del CCNL dipende dalla clausola pattizia (art. 4), non dal perimetro oggettivo di attività del singolo datore di lavoro, poiché sono le parti originarie ad essersi vincolate in tal senso. Conclusivamente, la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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