Automaticità delle prestazioni e parasubordinati: prova del versamento a carico del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27576 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall’art. 2116 cod. civ., non si applica ai lavoratori parasubordinati. Nei rapporti di lavoro parasubordinato non opera il meccanismo di traslazione sul lavoratore del rischio contributivo, con la conseguenza che l’inadempimento del datore non può essere neutralizzato invocando la garanzia dell’automatismo. Sul piano probatorio, il lavoratore che agisca per ottenere l’incremento del rateo pensionistico sul presupposto di un versamento contributivo superiore a quello accreditato dall’Inps è tenuto a provare il fatto costitutivo della propria pretesa, cioè l’effettivo versamento della contribuzione riferibile alla propria posizione. Il principio di non contestazione ex art. 115, primo comma, cod. proc. civ. opera esclusivamente in capo alla parte costituita, non alla parte contumace.

Il Fatto

Il ricorrente aveva lavorato in regime di parasubordinazione presso una struttura ospedaliera di rilievo nazionale per un periodo compreso tra marzo 2002 e luglio 2008. Proponeva domanda per ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva e il conseguente incremento del rateo pensionistico, sostenendo che il datore avesse versato contributi superiori a quelli conteggiati dall’ente previdenziale.

Il primo giudice accoglieva la domanda. La Corte d’appello, in riforma, respingeva il ricorso dell’interessato, rilevando che la documentazione prodotta non dimostrava l’effettivo versamento della contribuzione a fondamento del ricalcolo. Respinta anche la domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 per carenza di domanda amministrativa. La vicenda giunge così in Cassazione con ricorso affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe l’onere della prova. Il ricorrente deduce che l’Inps non avrebbe dimostrato l’assenza di contribuzione e che, essendo rimasto contumace in primo grado, non avrebbe potuto contestare il versamento. La Corte respinge la censura: la pretesa di aumento del trattamento pensionistico era imperniata sull’assunto che il datore avesse versato tutti i contributi dovuti e che l’ente non li avesse correttamente conteggiati. Ne deriva che il lavoratore doveva provare il versamento effettivo della contribuzione.

La Corte rileva che il versamento era stato cumulativo e riferibile a più lavoratori, senza imputazione specifica per ciascuno, così che la prova dell’eventuale contribuzione ulteriore ricadeva sul ricorrente. Quanto alla non contestazione, il Collegio richiama il principio per cui l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. si applica solo alla parte costituita e non alla parte contumace, richiamando il precedente Cass. n. 16800/2018. La doglianza sulla valutazione delle prove è dichiarata inammissibile, perché censura un apprezzamento riservato al giudice di merito e non allega alcun fatto decisivo omesso.

Il secondo motivo, relativo al ritenuto difetto di pronuncia sulla domanda subordinata di rendita vitalizia, è infondato. La Corte territoriale, accogliendo integralmente l’appello, aveva respinto tutte le domande, compresa quella subordinata, in modo implicito per un periodo ed espresso per il periodo successivo.

Il terzo motivo è infondato sotto entrambi i profili. Il Collegio ribadisce che il principio di automaticità delle prestazioni non si applica ai lavoratori parasubordinati, richiamando il consolidato orientamento espresso da Cass. n. 11430/2021 e Cass. n. 30474/2024. Quanto alla rendita vitalizia, nessuna censura è mossa contro il rilievo della carenza di domanda amministrativa.

Il quarto motivo è accolto. Essendo pacifica la contumacia dell’ente in primo grado, non potevano essergli liquidate le spese in suo favore, secondo il richiamato Cass. n. 7361/2023. La sentenza è cassata solo su questo punto e, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con eliminazione della condanna alle spese del primo grado in favore dell’Inps.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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