Incarico professionale senza copertura finanziaria e nullità del lodo arbitrale (Cass. civ. Sez. I n. 23495 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera comunale di conferimento di un incarico professionale adottata in assenza di un impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio è nulla, ai sensi dell’art. 191, d.lgs. n. 267/2000, e la relativa invalidità travolge il contratto concluso sulla base della stessa, trattandosi di violazione di norme imperative rilevabile d’ufficio anche in appello. Il finanziamento concesso da altro ente pubblico non elide il vizio: l’ente finanziatore resta estraneo al contratto d’opera professionale e il professionista può azionare il proprio credito unicamente nei confronti del Comune conferente. L’eventuale imputabilità al Comune della revoca del finanziamento non sana il contratto nullo né integra una responsabilità riconducibile all’art. 1337 cod. civ., operando il limite dell’art. 1338 cod. civ. in ragione del carattere pubblicistico della previsione violata, di cui si presume la conoscenza.
Il Fatto
Un professionista aveva ottenuto un incarico da un Comune per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori di ampliamento di un porto turistico. Esaurita la fase arbitrale con esito a lui favorevole, il lodo veniva impugnato dal Comune avanti la Corte d’appello, che ne dichiarava la nullità per violazione dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. e, in sede rescissoria, escludeva l’esistenza di alcuna obbligazione dell’ente per assenza di impegno di spesa e di copertura finanziaria.
Il professionista propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: violazione degli artt. 191 e 194, d.lgs. n. 267/2000 e della l.r. Sicilia n. 44/1991; omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella presunta responsabilità esclusiva del Comune per la revoca del finanziamento; violazione dei principi in materia di responsabilità contrattuale; violazione dei principi che regolano il iudicium rescissorium. Il Comune resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte osserva che la decisione impugnata si è conformata al costante orientamento secondo cui la delibera di conferimento di incarico senza copertura finanziaria è nulla e l’invalidità, derivando dalla violazione di norme imperative, è rilevabile d’ufficio anche in appello, richiamando Cass. Sez. 2 n. 15050 del 2018, Cass. Sez. 1 n. 22481 del 2018, Cass. Sez. L n. 17358 del 2019, Cass. Sez. 3 n. 33768 del 2019 e Cass. Sez. 2 n. 29828 del 2023.
La presenza di un finanziamento erogato da altro ente non vale a sopperire alla mancata registrazione dell’impegno contabile nel bilancio comunale: l’art. 191, d.lgs. n. 267/2000, già art. 23, commi 3 e 4, d.l. n. 66/1989, impone la verifica della copertura della spesa nel bilancio del Comune che assume l’impegno. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 26657 del 2014 e Cass. Sez. 1 n. 8189 del 2003, ribadendo che il rapporto di finanziamento intercorre tra ente finanziatore e Comune, mentre l’impegno di spesa è proprio del Comune ed è nel suo bilancio che deve risultare appostato.
Le deduzioni sull’art. 194, d.lgs. n. 267/2000 sono dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato gli atti in cui la questione sarebbe stata sollevata nei gradi di merito: qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata occorre allegare la deduzione e indicare lo specifico atto processuale. Nel merito, la Corte ribadisce che il riconoscimento del debito fuori bilancio non è oggetto di diritto soggettivo del privato, ma consegue a un procedimento discrezionale, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 29178 del 2020.
Il secondo motivo è inammissibile per carenza di specificità ai sensi degli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., difettando l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando fu discusso e della sua decisività, secondo i principi di Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Le integrazioni offerte in memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non possono supplire, avendo la memoria funzione meramente illustrativa. L’eventuale responsabilità del Comune per la revoca del finanziamento non sana comunque il contratto nullo.
Il terzo motivo è infondato: il richiamo ai principi sulla responsabilità contrattuale non supera il vincolo inderogabile dell’art. 191, d.lgs. n. 267/2000 e l’operatività dell’art. 1338 cod. civ. esclude che il professionista possa invocare un affidamento incolpevole, data la natura pubblicistica della norma. Il quarto motivo è inammissibile per genericità, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio della ragione più liquida. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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