Estratto di ruolo non impugnabile senza contestazione della notifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23493 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito portato in cartella o in avviso di addebito non opposto nel termine perentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 diviene irretrattabile, con la conseguenza che ogni questione di merito relativa al titolo esecutivo definitivo può essere fatta valere solo nel giudizio di cognizione instaurato nei termini, e non in executivis. Ne deriva l’inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, in assenza di attività esecutive, quando il debitore era già a conoscenza dell’atto per regolare notifica e non lo ha opposto. L’azione è ammessa solo se il contribuente deduca e provi di non aver mai avuto conoscenza della cartella o dell’avviso per vizio di notifica, o nei casi eccezionali previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973. L’estratto di ruolo non è impugnabile in via autonoma.
Il Fatto
Il contribuente impugna la sentenza della Corte d’appello di Brescia che, confermando la pronuncia del Tribunale di Bergamo, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ad un estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire. Il presupposto era la regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi, non opposti nel termine di legge.
L’opposizione mirava a far valere la prescrizione del credito. Il giudice di merito aveva ritenuto irrilevante la questione, stante l’irretrattabilità del titolo per mancata opposizione e l’assenza di atti esecutivi successivi. Il contribuente ricorre in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la prima censura, con cui si assume che la prescrizione maturata prima della notifica dei titoli potesse essere dedotta anche al di fuori dell’opposizione nel termine perentorio. La Corte osserva che la sentenza impugnata ha applicato pacifici principi di diritto costanti nella giurisprudenza di legittimità: il credito non opposto nel termine di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 diviene irretrattabile.
Da tale irretrattabilità discende l’impossibilità di sollevare in executivis questioni di merito relative a quanto statuito nel titolo esecutivo ormai definitivo. Tali questioni possono essere poste solo nel giudizio di cognizione validamente instaurato nei termini. Ne consegue l’impossibilità di far valere la prescrizione estintiva maturata prima della notifica degli avvisi.
Quanto alla prescrizione successiva, è incontestata l’inesistenza di procedure esecutive da parte dell’agente della riscossione. Su tale presupposto l’opponente non aveva alcun interesse ad agire. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il privato può far valere le proprie ragioni contro la cartella non opposta solo se questa non sia stata notificata o sia stata invalidamente notificata, evenienza che si giustifica quando il soggetto apprenda per la prima volta dell’esistenza del ruolo a suo carico.
Nel caso concreto non ricorre alcuna di tali evenienze: gli atti prodromici risultano regolarmente notificati e portati a conoscenza del destinatario, che non si è attivato nei termini. La Corte avverte che ammettere l’azione di mero accertamento negativo ogni volta che il contribuente si procuri un estratto di ruolo produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore già consapevole.
Il Collegio aggiunge che la decisione impugnata è conforme allo ius superveniens, applicabile ai procedimenti in corso: l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, aggiungendo il comma 4-bis per cui l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo le ipotesi eccezionali di pregiudizio nella partecipazione ad appalti, nella riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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