Onere della prova e motivazione per relationem nel disconoscimento dei costi fittizi (Cass. civ. Sez. V n. 23516 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il vizio dell’avviso di accertamento derivante dall’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma deve essere contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo, trattandosi di norma posta a difesa del suo diritto al pieno dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale. La motivazione dell’atto impositivo per relationem al verbale di constatazione della Guardia di finanza non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione dell’Ufficio, non arrecando pregiudizio al contraddittorio. Ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova, anche indiziaria, della fittizietà, spettando al contribuente la prova contraria rigorosa, non assolta dalla mera esibizione della fattura o dalla regolarità formale delle scritture e dei pagamenti.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato tre avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, le aveva contestato la contabilizzazione di fatture d’acquisto relative a operazioni oggettivamente inesistenti per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. Il recupero riguardava maggior reddito d’impresa ai fini IRES, maggior valore della produzione ai fini IRAP, IVA indebitamente detratta e relative sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma, ha accolto l’appello della società, dichiarando la nullità degli accertamenti per mancato rispetto del termine dilatorio tra verbale e notifica dell’atto e per assenza di allegazione del verbale redatto nei confronti della società fornitrice. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso incidentale, la Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per erronea indicazione della parte intimata nel ricorso principale. Il motivo non ha pregio: secondo la giurisprudenza consolidata, l’errore materiale nell’epigrafe non pregiudica l’ammissibilità quando dal contesto dell’atto, dalla sentenza impugnata o dagli atti dei gradi precedenti la parte sia identificabile con certezza. Nella specie l’erronea indicazione non ha impedito la ricezione del ricorso né la sua tempestiva contestazione.

Il primo motivo è fondato. Il vizio derivante dall’inosservanza del termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non è rilevabile d’ufficio: riguardando una garanzia del contribuente, deve essere eccepito nel ricorso introduttivo. La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 22549/2022; Cass. n. 14395/2017) e rileva che la Commissione regionale ha introdotto la questione in assenza di specifica domanda.

Il secondo motivo è fondato nei termini di motivazione. La motivazione per relationem dell’avviso al verbale della Guardia di finanza non è illegittima: l’Ufficio, condividendone le conclusioni, realizza una economia di scrittura che non lede il contraddittorio, trattandosi di elementi già noti al contribuente (Cass. n. 3610/2025; Cass. n. 32957/2018). La Commissione regionale, al contrario, non ha spiegato quali elementi mancassero per la comprensione delle contestazioni, risultando generico il richiamo all’incompletezza del verbale. Inammissibile è invece la censura sul difetto di specificità del motivo di appello.

Il terzo motivo è fondato e tocca il nucleo della controversia. La Corte ribadisce la ripartizione dell’onere della prova: grava sull’Amministrazione dimostrare, anche per presunzioni, la fittizietà delle operazioni; sul contribuente ricade la prova contraria, non assolta dalla mera esibizione della fattura, dalla regolarità formale delle scritture o dai mezzi di pagamento, perché facilmente falsificabili (Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 33915/2019). La Commissione regionale ha trascurato gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio e ha valorizzato la coerenza dell’oggetto sociale e la formale esistenza di un contratto, finendo per invertire l’onere probatorio.

L’accoglimento del terzo motivo assorbe il quarto e il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

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