Appello tributario inammissibile per tardiva costituzione dell’appellante (Cass. civ. Sez. V n. 16152 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il deposito dell’atto di appello oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione, previsto dagli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, è sanzionato a pena di inammissibilità, avendo tale termine natura perentoria. La tardiva costituzione dell’appellante rende pertanto inammissibile l’appello principale. Il difetto di prova dello ius postulandi del soggetto che ha conferito il mandato ad litem, in capo al quale non risulti depositata la procura speciale, integra violazione di legge rilevante ex art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. La reiezione implicita di una eccezione non è censurabile per omessa pronuncia, ma come violazione di legge o difetto di motivazione, purché la decisione implicita sia errata e decisiva.

Il Fatto

Una società concessionaria della riscossione notificava a una società contribuente una cartella di pagamento per IRAP relativa all’anno 2006, oltre interessi e sanzioni. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso ritenendo inesistente la notificazione, in quanto operata direttamente dal concessionario tramite il servizio postale.

La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello del concessionario e l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, rigettando il ricorso di primo grado. La contribuente proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra cui l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello e la tardiva costituzione dell’appellante.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’ammissibilità della memoria depositata dall’Agenzia delle Entrate, costituitasi ai soli fini della partecipazione all’udienza. Richiamando un consolidato orientamento, ne afferma l’ammissibilità quando la parte intimata, non avendo depositato controricorso nei termini, abbia ancora facoltà di partecipare alla discussione orale secondo la pregressa normativa, potendo presentare memoria munita di procura speciale nei medesimi termini del controricorrente.

Il primo motivo, incentrato sull’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello, è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che la reiezione implicita di una eccezione non integra il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata sia incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione stessa. Nel caso di specie, l’accoglimento dell’appello del concessionario presupponeva logicamente il rigetto dell’eccezione; inoltre, essendo stato accolto anche l’appello incidentale, la ricorrente non aveva dimostrato la decisività della censura.

Il secondo motivo è giudicato fondato. La ricorrente deduceva che il mandato ad litem era stato conferito da un soggetto la cui procura speciale non risultava depositata nel giudizio di secondo grado, con conseguente difetto di prova dello ius postulandi. La Corte accoglie la censura, rilevando che non era stata provata la titolarità del potere di rappresentanza processuale in capo al conferente.

Anche il terzo motivo è dichiarato fondato. L’atto di appello, notificato nel dicembre 2012, risultava depositato in segreteria in data 30 maggio 2013, ben oltre il termine per la costituzione dell’appellante. La Corte ribadisce che il deposito è previsto a pena di inammissibilità e ha natura perentoria, con conseguente inammissibilità dell’appello principale.

Assorbiti i restanti motivi, la sentenza è cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell’appello del concessionario e conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza del concessionario; sono compensate quelle tra ricorrente e Agenzia delle Entrate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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