Termine d’appello scadente di sabato prorogato al lunedì (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23671 del 21.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per il compimento degli atti processuali che scade nella giornata di sabato è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. La regola trova applicazione anche al termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. per la costituzione in appello. Ne consegue che l’appello depositato il lunedì successivo al sabato di scadenza è tempestivo, con conseguente illegittimità della declaratoria di inammissibilità fondata sul carattere tardivo dell’impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio il controricorrente, nella qualità di erede, per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate in relazione a un rapporto di lavoro domestico svolto dal 1999 fino al giugno 2014. Il tribunale aveva rigettato la domanda.
La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello, ritenendolo tardivo. La sentenza di primo grado, pubblicata il 26.1.2023, era stata notificata in data 9.2.2023; l’appello era stato depositato il 13.3.2023, oltre il termine di trenta giorni. La ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 155 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica concerne l’applicabilità della proroga di diritto del termine scadente in giorno festivo ai termini che scadono nella giornata di sabato, con specifico riferimento al termine per la costituzione in appello.
La Corte ha osservato che la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta pacificamente in data 9.2.2023. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. sarebbe pertanto scaduto l’11.3.2023. Poiché tale data coincideva con un sabato, è intervenuta la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo, individuato nel lunedì 13.3.2023.
Il deposito dell’appello in quest’ultima data è dunque tempestivo. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, segnatamente la Cass. n. 21925 del 2021 e la Cass. n. 17280 del 2023, che hanno affermato l’applicabilità dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. alla costituzione in appello.
Il motivo è stato pertanto accolto. La sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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