Eccezione di incompetenza territoriale incompleta se non contesta tutti i fori derogabili (Cass. civ. Sez. III n. 23670 del 21.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ove una domanda sia proposta invocando l’applicabilità del foro del consumatore, l’eccezione di incompetenza territoriale con cui il convenuto neghi la qualificabilità della controversia come “di consumo” implica, se fondata, l’applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile. Ne consegue che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adìto, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e a indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi. In difetto, l’eccezione è tamquam non esset, perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adìto ritenga che la controversia non sia soggetta al foro del consumatore. L’onere contestativo investe anche il forum destinatae solutionis, da individuarsi con riguardo all’obbligazione dedotta in giudizio, che non è quella del cliente avente ad oggetto il corrispettivo, bensì quella del professionista avente ad oggetto la prestazione d’opera.

Il Fatto

Un committente conveniva dinanzi al giudice del luogo della propria residenza un geometra per l’accertamento negativo del proprio obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto per l’asseverazione della congruità delle spese di ristrutturazione di un immobile. Il professionista contestava la qualità di consumatore dell’attore e sollevava tempestiva eccezione di incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente quello della propria residenza e il luogo di stipula del contratto.

Il tribunale adìto accoglieva l’eccezione ed esclusa l’applicabilità del foro del consumatore, attesa la destinazione economica dell’immobile, dichiarava la competenza del giudice del convenuto. Il committente proponeva ricorso per regolamento di competenza, censurando sia il merito di tale statuizione sia l’omesso esame della dedotta decadenza del convenuto dall’eccezione per mancata contestazione di tutti i fori alternativi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio, già affermato e ribadito (Cass. n. 3539/2014, Cass. n. 32731/2019, Cass. n. 21989/2021), secondo cui l’eccezione che nega l’applicabilità del foro consumeristico apre il giudizio alle regole ordinarie di competenza territoriale, tutte derogabili. Il convenuto deve perciò contestare la sussistenza di ciascun foro concorrente in capo al giudice adìto e indicare il giudice competente per ognuno di essi.

Nel caso concreto il convenuto aveva contestato il foro generale delle persone fisiche quanto alla residenza e il forum contractus, per essere il contratto stipulato in altra città. Aveva però omesso di contestare il medesimo foro generale quanto al domicilio e, del tutto, il forum destinatae solutionis di cui all’art. 20, seconda parte, cod. proc. civ., con riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligazione di asseverazione.

La Corte respinge l’osservazione del Procuratore Generale secondo cui sarebbe irrilevante l’omessa indicazione del tribunale del luogo in cui sorge l’immobile: oggetto del rilievo non è l’errore del giudice nell’individuare un foro concorrente, ma l’omissione della parte nell’assolvere l’onere contestativo riguardo al giudice adìto. Né la sola indicazione del foro contrattuale poteva dirsi sufficiente.

Quanto all’argomento fondato su Cass., Sez. II, n. 7674/2019, la Corte chiarisce che, avendo l’attore proposto in via d’azione un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., l’obbligazione dedotta in giudizio non è quella del cliente relativa al corrispettivo, ma quella del professionista relativa alla prestazione d’opera. L’eccezione risultava dunque incompleta, tamquam non esset, e il giudice adìto avrebbe dovuto reputarla tale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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