Indennità di condotta del macchinista limitata alla sola guida del treno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18401 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del contratto aziendale del gruppo FS, l’attività di condotta del personale di macchina è esclusivamente il tempo in cui il lavoratore è responsabile della guida del treno. Le attività accessorie e complementari — messa in servizio e fuori servizio del mezzo di trazione, spostamento del mezzo o dell’intero convoglio prima e dopo il servizio — costituiscono attività distinte e non sono comprese nella condotta. Esse vengono assorbite nella condotta continuativa solo quando tra due periodi di guida non vi siano pause di almeno 15 minuti netti, prive di operazioni al treno, ovvero fermate di servizio di almeno 30 minuti senza sostituzione del mezzo di trazione. Nei restanti casi la condotta effettiva è interrotta e le attività accessorie e complementari rientrano nel solo concetto di lavoro, con la conseguente diversa quantificazione dell’indennità di cui all’art. 31 del contratto aziendale.

Il Fatto

Un macchinista, insieme a un altro lavoratore, aveva chiesto al giudice del lavoro che nell’attività di condotta fossero ricompresi anche i periodi dedicati dal personale di macchina alle attività accessorie e complementari, prima e dopo il servizio. La pretesa trovava fondamento nelle norme contrattuali che regolano le plurime attività lavorative e mirava a ottenere l’indennità di utilizzazione nella misura prevista per la condotta anche per le frazioni di orario qualificate come accessorie o complementari.

Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Milano aveva confermato il rigetto. Il solo ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione, articolato in due motivi, resistito dalla società datrice.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, ravvisato nella modifica del concetto di condotta introdotta dal CCNL del 2012 e trasfusa nel testo del 2016. La Corte lo dichiara inammissibile: il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è precluso in presenza di una doppia conforme e il ricorrente non ha indicato le distinte ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità.

Il secondo motivo deduceva la violazione delle norme dei contratti collettivi, in particolare dell’art. 28 CCNL del 2012 e dell’art. 27 CCNL del 2016, in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e all’art. 31 del contratto aziendale. La Corte lo ritiene infondato, perché l’interpretazione seguita dal giudice di merito è conforme alla lettera del contratto e alla volontà dei contraenti.

Il Collegio ricostruisce la nozione contrattuale: il testo definisce come condotta soltanto il tempo trascorso nella guida del treno, mentre disciplina separatamente e in modo analitico le attività accessorie, complementari, di riserva, di sosta, di pausa e di spostamento. La pretesa di ricondurre sempre le attività accessorie e complementari alla condotta contrasta con tale assetto.

La Corte precisa poi il criterio di assorbimento: se tra due periodi di guida non vi sono pause di almeno 15 minuti netti o fermate di servizio di almeno 30 minuti senza sostituzione del mezzo, le operazioni accessorie o complementari non interrompono la condotta continuativa e restano in essa assorbite. Negli altri casi la condotta effettiva si considera interrotta e le attività accessorie e complementari rientrano nel solo concetto di lavoro, con la diversa misura dell’indennità.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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