Limite del giudicato nei rapporti di durata per le voci retributive variabili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3110 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti giuridici di durata, quale il pubblico impiego a tempo indeterminato, l’autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già decise con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare efficacia anche dopo la sua emanazione, ma trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità in fatto e in diritto. Tali elementi sono ostativi agli effetti futuri del giudicato quando la struttura della fattispecie richieda la valutazione ex novo di situazioni giuridiche tempo per tempo interessate, come accade per le voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria, quale la retribuzione di risultato, finanziate da fondi stabiliti anno per anno dalla contrattazione collettiva e destinati ad essere uguali, nel rispetto dell’art. 45 d.lgs. n. 165/2001, per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto.
Il Fatto
Un dirigente sanitario non medico, biologo, conveniva in giudizio l’Azienda sanitaria per ottenere la rideterminazione in senso più favorevole del fondo per la retribuzione di risultato e la condanna al pagamento delle differenze retributive per gli anni dal 2013 al 2018. Il lavoratore sosteneva che l’Azienda aveva continuato ad applicare i criteri dell’accordo decentrato regionale del 1992, anziché quelli, più favorevoli, delle c.d. “quote storiche” di cui agli artt. 57 e ss. d.P.R. n. 384/1990, richiamati dall’art. 61, comma 2, lett. a), CCNL Sanità del 5 dicembre 1996.
Il ricorrente, in precedenza, aveva già conseguito una sentenza passata in giudicato per le annualità 2000-2007, la quale aveva recepito i principi enunciati da una precedente pronuncia di legittimità, e ne deduceva l’efficacia vincolante di giudicato esterno per i periodi successivi. La Corte d’appello rigettava la domanda, ritenendo che il giudicato non potesse operare automaticamente per annualità diverse, attesa la variabilità degli elementi che concorrono alla determinazione della voce retributiva. Avverso tale decisione il dirigente proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Azienda resisteva con controricorso incidentale in materia di spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi del ricorso principale e affronta il tema dell’efficacia del giudicato esterno nei rapporti di durata. I giudici di legittimità premettono che, sebbene il giudicato formatosi tra le stesse parti per le annualità 2000-2007 sia ormai definitivo, esso non può esplicare effetti automatici sulle annualità successive, in ragione della struttura stessa delle voci retributive finanziate tramite fondi.
La Cassazione richiama il principio per cui l’autorità del giudicato, anche in relazione a periodi temporali diversi, opera a condizione che il fatto costitutivo sia il medesimo e che riguardi effetti permanenti del rapporto, con esclusione degli elementi variabili. La retribuzione di risultato, a differenza di altre componenti stipendiali fisse e periodiche, si determina anno per anno in base alla fissazione delle risorse, alla loro ripartizione e al raggiungimento di obiettivi valutati con criteri potenzialmente mutevoli.
La Corte evidenzia che i fondi, dovendo essere determinati e poi ripartiti tra una pluralità di lavoratori, esprimono un ammontare unitario e uniforme per tutti i partecipanti alla ripartizione. Ipotizzare che il giudicato formatosi in favore di un singolo lavoratore possa vincolare l’ente a utilizzare, per i soli periodi successivi, importi consolidati maggiori per quel lavoratore, altererebbe l’intera dinamica della voce retributiva e contrasterebbe con i fini di controllo della spesa e di trasparenza, nonché con la parità di trattamento di cui all’art. 45 d.lgs. n. 165/2001.
Quanto al criterio di calcolo del fondo, la Corte conferma l’orientamento successivamente consolidatosi rispetto al precedente invocato dal ricorrente, secondo cui per “quote storiche” si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell’applicazione dell’art. 61 del CCNL del 1996, come confermato dall’interpretazione autentica della norma ad opera del CCNL 12 luglio 2001. Tale indirizzo, mai più rimesso in discussione, è stato accolto da una serie di pronunce successive e comporta il rigetto del secondo motivo. Infine, la Corte rigetta il ricorso incidentale dell’Azienda, ritenendo corretta la compensazione delle spese disposta dai giudici d’appello in ragione della complessità e novità delle questioni dibattute, e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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