Giudicato esterno e computo degli scatti di anzianità nei soli periodi lavorati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24367 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di contratti a termine convertiti in un unico rapporto a tempo indeterminato, la sentenza che accerta la nullità dei termini e dispone la riammissione in servizio non forma giudicato esterno sulla questione dei periodi effettivamente lavorati, ove tale accertamento di fatto non costituisse il presupposto logico-giuridico della decisione. Ai fini del computo degli scatti di anzianità e del riconoscimento dell’inquadramento retributivo, devono essere considerati esclusivamente i periodi lavorati, inclusi quelli svolti in esecuzione dei contratti a termine; gli intervalli non lavorati non sono computabili, essendo il relativo danno integralmente ristorato dall’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010.
Il Fatto
Il lavoratore, dopo la declaratoria di nullità dei termini apposti a numerosi contratti di arruolamento e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, agiva per ottenere il computo degli scatti di anzianità e il corretto inquadramento anche per i periodi non lavorati. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il diritto al computo dei soli periodi lavorati e condannava la società al pagamento delle differenze retributive per i periodi successivi alla pronuncia di conversione del rapporto.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità affronta preliminarmente la questione del giudicato esterno, richiamando il principio per cui il giudice può accertarne l’esistenza e la portata con cognizione piena. Dalla disamina della sentenza passata in giudicato emerge che il Tribunale si era limitato ad accertare il dies a quo e il dies ad quem della prestazione, senza effettuare alcuna verifica sui singoli periodi lavorati, non essendo tale accertamento il presupposto logico della statuizione di conversione del rapporto.
La Corte esclude altresì l’operatività del principio del dedotto e deducibile, poiché l’accertamento dei periodi lavorati non era inscindibilmente collegato alla decisione sulla nullità dei termini. Viene quindi confermato l’orientamento secondo cui gli intervalli non lavorati, in difetto di obbligo di disponibilità, non sono computabili come servizio; l’unificazione del rapporto opera ex post e non può colmare la mancanza di effettiva prestazione.
Quanto al terzo motivo, la doglianza sulle spese è dichiarata inammissibile in quanto “non motivo”, postulando l’accoglimento delle altre censure, invece disattese. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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