Imprese edili escluse dalla fiscalizzazione degli oneri sociali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23686 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici contributivi, l’art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92, nel prevedere che le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all’art. 1, primo comma, del d.l. n. 15 del 1977, convertito con modificazioni nella legge n. 102 del 1977, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT, si interpreta nel senso che il rinvio non ricomprende le imprese edili. Il legislatore ha espressamente escluso tali imprese, con modifica introdotta in sede di conversione dell’art. 1, primo comma, del d.l. n. 20 del 1979 con la legge n. 92 del 1979, dall’ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa ai contributi per malattia. È quindi irrilevante invocare la natura ontologicamente manifatturiera dell’attività edile per fondare il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
Il Fatto
Una società esercente attività edile chiede il riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali ai sensi dell’art. 1 legge n. 102/1977, nonché la condanna dell’INPS al rimborso dei contributi previdenziali versati in eccedenza per il periodo 1/1/1992 – 31/12/1998. La domanda amministrativa si fonda sul rilievo che le imprese edili, svolgendo un’attività di trasformazione, mediante l’apporto lavorativo umano, di prodotti grezzi in prodotti industriali e commerciali, avrebbero natura manifatturiera secondo la classificazione ISTAT e potrebbero quindi accedere al beneficio.
La Corte d’appello di Bari respinge l’appello avverso la sentenza di primo grado, in conformità con Cass. n. 19082/2013, escludendo l’assimilazione dell’attività edile a quella manifatturiera. La società propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo. L’INPS resiste con controricorso; il Procuratore Generale conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato testuale e dalla successione degli interventi normativi. Il d.l. n. 15 del 1977 riservava originariamente il credito contributivo alle imprese industriali ed artigiane, escludendo espressamente quelle edili ed affini. La legge di conversione n. 102/1977 modificava la categoria dei beneficiari in favore delle imprese manifatturiere ed estrattive. Il d.l. n. 20 del 1979, convertito nella legge n. 92 del 1979, nell’ampliare la platea dei destinatari, inseriva tra questi le imprese artigiane ma ne escludeva espressamente le imprese edili ed affini.
Il punto nodale è l’art. 5 legge n. 92/1979, che individua le imprese manifatturiere ed estrattive con rinvio alla classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT. Secondo la ricorrente, tale rinvio imporrebbe di guardare alla natura ontologica dell’attività, potendo il giudice sindacare e disapplicare la classificazione amministrativa. La Corte respinge questa lettura.
Richiamando Cass. n. 19082/2013 e l’ord. n. 24634/2023, il Collegio ribadisce che il rinvio alla classificazione ISTAT non ricomprende le imprese edili, una volta che il legislatore le ha espressamente escluse dall’area soggettiva del beneficio. L’art. 5 va letto in modo coordinato e coerente con tale esclusione: ove si accogliesse la tesi dell’assimilazione per natura manifatturiera, la previsione risulterebbe contraddetta. Il legislatore, nei vari provvedimenti, tratta sempre le imprese edili in modo distinto e differenziato rispetto a quelle estrattive e manifatturiere.
La Corte aggiunge che l’impugnata sentenza ha compiutamente ricostruito l’iter normativo e motivato, con argomenti di fatto e di diritto, sulla natura non ontologicamente manifatturiera dell’attività svolta, sulla mancata attribuzione di un codice statistico di impresa beneficiaria e sulla carenza di prova della trasformazione della materia prima in manufatti. Trattandosi di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è priva di fondamento.
Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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