Clausola di conciliazione sull’orario vincola il datore fino a diversa pattuizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14888 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del verbale di conciliazione, la clausola che fissa l’articolazione dell’orario di lavoro integra una espressa previsione conciliativa, parte delle reciproche concessioni con cui le parti hanno definito la controversia, e resta pienamente vincolante tra esse. L’attività ermeneutica è riservata al giudice di merito e il suo risultato è incensurabile in sede di legittimità ove rispetti i canoni di cui agli artt. 1362, 1363 e seguenti cod. civ. e sia sorretto da motivazione immune da vizi. La modifica unilaterale del datore di lavoro, in assenza di una successiva pattuizione, non è idonea a superare il vincolo convenzionale. In sede di legittimità non è ammessa la critica che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società di commercio al dettaglio conveniva in giudizio una propria dipendente, con qualifica di capo reparto, per sentir dichiarare la legittimità di due provvedimenti disciplinari — multa di quattro ore e sospensione di sette giorni dalla retribuzione e dal servizio — adottati nel 2019. La contestazione riguardava il mancato rispetto del nuovo orario di lavoro introdotto dall’azienda dal settembre 2019.
La lavoratrice, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione delle trattenute applicate. Il Tribunale rigettava le domande della società e dichiarava illegittime le sanzioni e le trattenute; la Corte d’appello confermava, valorizzando un precedente verbale di conciliazione del 2014 con cui era stata stabilita l’articolazione dell’orario. La società ricorreva quindi per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I giudici di legittimità affrontano anzitutto il vizio di motivazione apparente, richiamando il principio secondo cui la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. sussiste solo quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nel criterio logico seguito e non lasci trasparire alcun percorso argomentativo. La motivazione per relationem è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi di impugnazione.
Quanto all’interpretazione del contratto, la Corte ribadisce che si tratta di attività riservata al giudice di merito. L’ermeneuta deve armonizzare il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, secondo un razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione. Non è richiesta l’unica interpretazione possibile, ma una delle interpretazioni plausibili; alla parte che aveva proposto l’ermeneutica disattesa non è consentito dolersi in legittimità che sia stata privilegiata l’altra.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ricostruito la comune intenzione delle parti attraverso un’analisi approfondita del verbale e del comportamento successivo degli stessi, senza trascurare il senso letterale delle parole. La clausola in questione non costituiva un obiter dictum, ma una espressa previsione conciliativa, parte delle reciproche concessioni tese a prevenire ulteriori vertenze su ogni aspetto della prestazione, compresa la sua collocazione temporale. Ogni diversa opzione interpretativa attiene al merito ed è estranea al giudizio di legittimità.
Infondate risultano poi le censure sul riparto dell’onere della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie. Il vizio dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando abbia erroneamente ritenuto assolto l’onere: in tale ipotesi rileva solo il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non prospettabile in una situazione di doppia conforme. Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, il chiaro dato letterale della conciliazione rendeva le ulteriori istanze inconferenti e ultronee.
Inammissibile è invece il secondo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 1460 cod. civ. La questione, implicante un accertamento di fatto, non era stata trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito l’avesse dedotta, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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