Domanda riconvenzionale generica determina competenza per valore (Cass. civ. Sez. III n. 23765 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’esecuzione, la domanda con cui il creditore opposto chiede l’accertamento di un proprio controcredito, benché formulata in termini generici, integra pur sempre una domanda riconvenzionale. Se il credito dedotto è di valore superiore a euro cinquemila e cento, tale domanda è idonea a determinare, in astratto, la competenza per valore del tribunale, non sfuggendo il criterio di cui all’art. 17 cod. proc. civ. alla combinazione con la regola generale dell’art. 10, comma 2, cod. proc. civ. Neppure una eventuale pretestuosità della domanda accessoria, o la sua nullità ex art. 164 cod. proc. civ., priva il giudice adito della potestà di conoscerla. Sul giudice non grava inoltre l’onere di decidere l’incompetenza per valore già alla prima udienza, essendo sufficiente che la pronunci dopo aver verificato l’integrità del contraddittorio.
Il Fatto
Una creditrice, munita di ordinanza di assegnazione all’esito di un pignoramento presso terzi, promuove esecuzione mobiliare nei confronti di una banca e di una società. La banca opponente agisce ex art. 615 cod. proc. civ. e la decisione è parzialmente riformata in appello, con accertamento del diritto della creditrice a procedere esecutivamente per gli importi maturati dopo l’ordinanza di assegnazione.
Riassunta la procedura, la banca propone nuova opposizione deducendo l’estinzione del residuo credito per compensazione con un maggior controcredito. La creditrice e i creditori intervenuti, oltre a contestare nel merito, chiedono accertarsi che la prima sia creditrice di una somma superiore a quella opposta in compensazione e comunque pari almeno a euro cinquemila e cento. Il Tribunale di Roma si dichiara incompetente per valore in favore del Giudice di pace. Avverso tale pronuncia è proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, decidendo in conformità a un precedente ritenuto sovrapponibile, reso tra le stesse parti: Cass. Sez. 3, ord. n. 918 del 2025.
Il primo motivo, che denuncia la tardività della pronuncia di incompetenza perché intervenuta dopo l’udienza di verifica del contraddittorio, è respinto. Sul giudice non grava alcun onere di rilevare e decidere immediatamente l’incompetenza per valore già in prima udienza: la tesi della consumazione della relativa potestà va disattesa, e il giudice può pronunciarsi sulla competenza solo dopo aver previamente verificato l’integrità del contraddittorio.
Il secondo motivo è invece fondato. In presenza di una domanda del creditore opposto volta all’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione dall’opponente, anche se formulata in termini vaghi, deve ritenersi sussistente una domanda riconvenzionale. Se il credito è dedotto come superiore a euro cinquemila e cento, essa è idonea a determinare, nei limiti della cognizione consentita nel regolamento di competenza, la competenza del Tribunale.
La Corte chiarisce il criterio: l’art. 17 cod. proc. civ. attiene alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna un’ipotesi di competenza per materia o funzionale. La sua applicazione non sfugge quindi alla combinazione con la regola generale dell’art. 10, comma 2, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte nello stesso processo nei confronti del medesimo soggetto ai fini della competenza per valore.
Nessun rilievo può inoltre avere l’eventuale natura pretestuosa della domanda ulteriore o accessoria, di norma consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva: essa non priva il giudice adito della potestà di esaminarla. Perfino in caso di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., resta il giudice concretamente adito a essere munito della potestà di conoscerla e di rilevarne il vizio per consentirne la sanatoria.
Le spese di lite sono integralmente compensate, in quanto il primo motivo è manifestamente infondato e il secondo si basa su una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito. La Corte richiama, a sostegno, la sentenza n. 77 del 7 marzo 2018 della Corte costituzionale, che legittima la compensazione oltre il testo letterale dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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