Chiamata del terzo in garanzia e automatica estensione della domanda attorea (Cass. civ. Sez. II n. 23763 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda principale dell’attore si estende automaticamente al terzo chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato in posizione alternativa rispetto al convenuto e in relazione alla medesima obbligazione dedotta in giudizio. In tal caso non si configura ultrapetizione, non essendo necessaria una esplicita domanda dell’attore verso il terzo, in ragione dell’unicità del fatto costitutivo delle due fattispecie di responsabilità, dell’unicità del diritto al risarcimento e dell’unicità dell’azione a favore del danneggiato. In tema di prova presuntiva, la denuncia in cassazione della violazione dell’art. 2729 cod. civ. è ammissibile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo possa basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, o fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali requisiti, non anche quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali. Il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.
Il Fatto
Un acquirente conveniva in giudizio la società venditrice davanti al Tribunale di Savona, chiedendo la risoluzione del contratto di acquisto di un orologio di pregio per inadempimento, stante la contraffazione del bene, con condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento del maggior danno. Il bene era stato successivamente consegnato a un terzo per la rivendita; il certificato di autenticità richiesto alla casa produttrice aveva rivelato la presenza di componenti non originali.
La venditrice si costituiva contestando la contraffazione e chiamava in causa il soggetto dal quale assumeva di aver ricevuto il bene in esecuzione di un mandato a vendere, chiedendo di essere esclusa e manlevata. Il chiamato negava ogni consegna. Il Tribunale accoglieva le domande attoree e respingeva la domanda di manleva perché generica. La Corte d’Appello di Genova accoglieva parzialmente l’appello e condannava il chiamato a rifondere alla venditrice le somme corrisposte all’acquirente e le spese di entrambi i gradi. Il chiamato ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i profili di nullità della sentenza e quelli di merito, rigettando il ricorso. Il primo motivo, fondato sulla asserita violazione del principio di non contestazione, è dichiarato inammissibile: la Corte territoriale ha ritenuto pacifico che il ricorrente avesse ceduto l’orologio alla società, e le contestazioni dello stesso non investivano l’incarico di vendita, ma solo la grafia e il contenuto dell’elenco allegato al mandato. Essendo sufficiente la corrispondenza del numero di serie, il motivo non aggredisce la ratio decidendi.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la Corte d’Appello non ha affatto omesso di considerare il fatto storico addotto, avendo anzi escluso l’esistenza di un accertamento attendibile sull’autenticità del bene in nessuna fase delle successive cessioni. Il motivo è quindi infondato.
Il terzo motivo, relativo alla mancata pronuncia sull’escussione con riserva di un teste, è parimenti inammissibile: la valutazione delle risultanze probatorie e dell’attendibilità dei testi è riservata al giudice di merito, che non è tenuto a esplicitare per ogni mezzo istruttorio le ragioni della sua irrilevanza né a dichiarare che la controversia può essere decisa senza ulteriori acquisizioni.
Sul quarto motivo, i giudici di legittimità ricostruiscono i requisiti della prova presuntiva: la precisione attiene al fatto noto, la gravità al grado di probabilità del fatto ignoto, la concordanza alla convergenza di una pluralità di indizi. La Corte precisa che la denuncia dell’art. 2729 cod. civ. è proponibile solo quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo possa basarsi su presunzioni non conformi ai paradigmi di legge, non quando la critica si traduca in una diversa ricostruzione del fatto. Nel caso di specie, dall’affermazione del fatto storico noto, la consegna del bene, il giudice ha dedotto la sussistenza del fatto ignoto, la contraffazione già al momento della traditio.
Sul quinto motivo, la Corte ribadisce che la domanda principale si estende automaticamente al chiamato in garanzia impropria, quando la chiamata miri a liberare il convenuto dalla pretesa attorea e individui il terzo come unico obbligato in posizione alternativa, in forza dell’unicità del fatto costitutivo, del diritto al risarcimento e dell’azione. Non sussiste dunque alcuna ultrapetizione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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