Opposizione agli atti esecutivi, inammissibile il ricorso per narrativa oscura e lacunosa (Cass. civ. Sez. III n. 23761 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione, in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., deve contenere una narrativa chiara e completa dei fatti di causa, idonea a dare al giudice di legittimità piena cognizione della controversia senza necessità di ricorrere ad altre fonti. L’esposizione prolissa, farraginosa, oscura o lacunosa integra la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., applicabile nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e comporta l’inammissibilità del ricorso. In tema di opposizione esecutiva, l’opponente ha inoltre l’onere di allegare e provare il momento in cui ha avuto conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, nonché di indicare l’atto in cui le censure siano state già dedotte in prime cure, essendo preclusi i motivi nuovi rispetto al ricorso introduttivo della fase sommaria.
Il Fatto
La ricorrente aveva agito in opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di chiusura di una procedura esecutiva immobiliare, che aveva colpito una quota di un immobile proveniente da eredità paterna. Il giudice adito aveva dichiarato l’opposizione inammissibile, in assenza di contestazioni sul piano di riparto e per essere stato lo stesso regolarmente eseguito mediante pagamento delle somme ivi previste.
Avverso la sentenza del tribunale, che aveva rigettato l’opposizione, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. I controricorrenti hanno resistito con distinti controricorsi, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il collegio rileva che l’esposizione della vicenda, pur prolissa, non si risolve di per sé in inammissibilità, salvo che non divenga oscura o lacunosa. E’ quanto accade nel caso concreto, poiché la ricorrente non ha dimostrato la tempestività dell’opposizione né ha illustrato compiutamente i motivi della stessa, facendo apparire le censure dei primi due motivi come nuove rispetto al contenuto della sentenza impugnata e al ricorso introduttivo della fase sommaria.
La prima carenza è ritenuta assorbente. In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’opponente deve indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, altrimenti non è verificabile il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione. La Corte richiama sul punto un proprio precedente di sezione e uno risalente, confermativi del principio.
La seconda carenza corrobora l’esito. La Corte ribadisce che, ove una questione implicante accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la riproponga in sede di legittimità ha l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione nel giudizio di merito e di indicare l’atto processuale in cui ciò è avvenuto, onde consentire il controllo “ex actis”. Nelle opposizioni esecutive sono, peraltro, sempre preclusi i motivi nuovi rispetto a quelli del ricorso introduttivo della fase sommaria.
La Corte sottolinea che il ricorso deve ritenersi non conforme all’art. 366 cod. proc. civ. nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, come nella specie. Se già il vecchio testo esigeva una narrativa idonea a dare al giudice di legittimità cognizione chiara e completa dei fatti senza ricorrere ad altre fonti, la nuova formulazione richiede un’esposizione addirittura “chiara” e funzionale all’illustrazione dei motivi.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei controricorrenti. A carico della ricorrente la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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