Compensazione delle spese per giusti motivi e obbligo di esame dell’appello (Cass. civ. Sez. II n. 8646 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La soccombenza reciproca costituisce un autonomo titolo di compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., distinto dal rigetto della domanda principale. Il giudice d’appello che dichiari assorbito il motivo con cui l’appellante censura il mancato riconoscimento, in primo grado, della soccombenza reciproca, si sottrae all’obbligo di un effettivo esame della doglianza: l’infondatezza dei motivi attinenti alla soccombenza sulla domanda principale non giustifica di per sé l’assorbimento dell’ulteriore motivo. Quanto alla compensazione per giusti motivi, il provvedimento deve trovare adeguato supporto motivazionale, desumibile anche dal complesso della motivazione, ed è idonea la originaria incertezza sul diritto controverso. La motivazione apparente è denunciabile solo quando non consente alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio.

Il Fatto

Una società italiana stipulava, nel 2000, tre contratti con una società tedesca per la fornitura di instradatori di traffico telefonico, con consegne previste entro il 31 dicembre 2000 e nel corso del 2001. Dopo una delibera dell’Autorità per le telecomunicazioni, che imponeva un nuovo sistema di instradamento delle chiamate, la committente chiedeva di sospendere le forniture e agiva davanti al Tribunale di Bologna per ottenere la risoluzione dei contratti, in danno della fornitrice o, in subordine, per impossibilità sopravvenuta, con restituzione delle somme versate.

Il Tribunale rigettava la domanda principale e quella subordinata, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione e le domande riconvenzionali, condannando la committente alle spese. La Corte d’Appello di Bologna respingeva l’appello sulla domanda principale, dichiarava assorbito il motivo sulle spese di primo grado e compensava le spese del grado, ravvisando la singolarità dei termini della lite e la novità delle questioni. Entrambe le parti ricorrono in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, relativo alla compensazione delle spese. La Corte d’appello, muovendo dall’infondatezza dei motivi sull’impossibilità sopravvenuta, aveva dichiarato assorbito il motivo con cui l’appellante censurava il mancato riconoscimento, in primo grado, della soccombenza reciproca derivante dal rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione e delle domande riconvenzionali. Così facendo, si è sottratta all’obbligo di un effettivo esame della doglianza: la soccombenza reciproca è un titolo autonomo di compensazione e non può essere elisa dal rigetto dei motivi sulla domanda principale.

Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. La ricorrente deduceva motivazione apparente richiamando deposizioni testimoniali non menzionate nella sentenza impugnata. La Corte richiama il principio per cui la motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente alcun controllo di esattezza e logicità. La sentenza impugnata ha invece motivato che le apparecchiature non erano divenute inutili, ma ne erano mutate le condizioni di commerciabilità, essendo mutati i prezzi di rivendita agli utilizzatori finali. La censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è priva di presupposti, poiché non si imputa al giudice di avere posto a fondamento prove non introdotte dalle parti.

Il ricorso incidentale della fornitrice è infondato. La soccombenza non impone necessariamente la condanna alle spese: l’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. è violato solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa. Nella versione dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile, il giudice poteva compensare per giusti motivi, purché con adeguato supporto motivazionale, anche desumibile dal complesso della motivazione. La Corte d’appello ha indicato l’originaria incertezza sul diritto controverso e la singolarità della fattispecie, motivazione idonea a spiegare le ragioni della decisione.

In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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