Procura speciale per cassazione nulla se anteriore alla decisione impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 19905 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, che è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata. Il principio opera anche quando la procura sia conferita all’estero da cittadino straniero, poiché ai sensi dell’art. 12 l. n. 218 del 1995 il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana. La funzione della regola è assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso la cui procura risulti rilasciata in una data anteriore a quella della sentenza impugnata.

Il Fatto

Un cittadino straniero aveva proposto ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998 contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto e il conseguente ordine di accompagnamento alla frontiera del Questore. Il ricorso era stato respinto e, nel giudizio di rinvio, il Giudice di pace aveva statuito con sentenza depositata il 26.06.2023.

Avverso tale decisione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Gli intimati non si sono difesi con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, risultando la procura speciale alle liti rilasciata prima che venisse adottata la decisione impugnata. La questione non investe il merito dei motivi, ma il presupposto processuale della valida costituzione del ricorrente.

Il fondamento della regola è nell’art. 365 c.p.c., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato munito di procura speciale, a pena di inammissibilità. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, per assicurare la riferibilità dell’attività del difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Sul punto sono citate Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19.01.2024 e altre fattispecie esaminate da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5852 del 27.02.2023, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4234 del 10.02.2023, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17901 del 27.08.2020 e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19226 del 11.09.2014.

I medesimi requisiti operano anche quando la procura sia rilasciata all’estero da cittadino straniero. L’art. 12 l. n. 218 del 1995 prevede che il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, con la conseguenza che non è ammesso un regime differenziato per il conferimento della procura all’estero. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05.05.2006 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04.11.2015.

Nel caso concreto la procura risultava rilasciata all’estero in data 09.04.2021 e recava lo specifico riferimento al precedente giudizio di legittimità, definito con ordinanza n. 25653 del 31.08.2022. La sentenza impugnata è stata pubblicata successivamente, in data 26.06.2023, e comunicata il 06.07.2023. Il ricorso è pertanto inammissibile perché sottoscritto da un avvocato privo di procura speciale valida.

Nulla è statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese. Non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, risultando il processo esente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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