Notifica del diniego di protezione e illegittimità dell’accompagnamento alla frontiera (Cass. civ. Sez. I n. 23999 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accompagnamento immediato alla frontiera adottato a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale presuppone che sia decorso il termine di impugnazione della decisione della Commissione territoriale, il quale decorre solo da una notifica validamente perfezionata. La notificazione eseguita dalla Commissione ai sensi dell’art. 11, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 25 del 2008 si perfeziona secondo le disposizioni della legge n. 890 del 1982 e non può dirsi eseguita sulla base di mere presunzioni. La prova della mancata consegna per inidoneità del domicilio dichiarato è fornita esclusivamente dall’avviso di ricevimento, unico documento idoneo a dimostrare l’intervenuta consegna, la data e l’identità del soggetto che la riceve. Il giudice di pace non può convalidare il provvedimento questorile in mancanza di tale prova, perché fino alla valida notifica lo straniero conserva il diritto di restare nel territorio nazionale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e aveva successivamente sottoscritto un contratto di lavoro e un contratto di locazione, stabilendo la propria residenza in un comune italiano. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda di protezione internazionale, con decisione che la Questura assumeva notificata a mezzo del servizio postale, con esito di irreperibilità per destinatario sconosciuto, come annotato nel portale informatico di gestione.

In data 11.09.2024 la Questura notificava al ricorrente il decreto di accompagnamento alla frontiera ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, recante l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso. Contestualmente chiedeva al Giudice di pace di Torino la convalida del provvedimento. La difesa si opponeva, rilevando che non vi era prova della data e dell’indirizzo di invio della notifica della decisione della Commissione e che la Questura non disponeva dell’avviso di ricevimento. Il Giudice di pace convalidava comunque l’accompagnamento, ritenendo la decisione validamente notificata all’indirizzo dichiarato dallo straniero, dove era risultato sconosciuto. Avverso tale decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che l’accompagnamento forzato alla frontiera costituisce misura che opera una privazione della libertà personale e soggiacce alle riserve di legge e giurisdizione dell’art. 13 Cost., come affermato dalla Corte cost. n. 222 del 15.07.2004. Da qui la previsione dell’art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, che impone al questore la comunicazione immediata al giudice di pace e sospende l’esecuzione dell’allontanamento fino alla decisione sulla convalida.

Il provvedimento presuppone l’obbligo di allontanamento del cittadino straniero. Secondo l’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, tale obbligo sorge alla scadenza del termine per l’impugnazione, poiché fino a quel momento lo straniero ha diritto di restare nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008. Ne segue che, finché il provvedimento della Commissione non è validamente notificato, il termine non decorre e l’accompagnamento immediato non può essere validamente adottato.

La Corte esamina quindi il meccanismo notificatorio dell’art. 11, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, d.lgs. n. 25 del 2008, che richiama la legge n. 890 del 1982 e prevede, in caso di impossibilità della notificazione per inidoneità del domicilio, la trasmissione dell’atto alla questura via PEC, con perfezionamento decorsi venti giorni. Rileva l’art. 9 l. n. 890 del 1982, che impone agli agenti postali di indicare il motivo del mancato recapito.

Il principio consolidato è che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione, ma si perfeziona con la consegna del plico, e che l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare consegna, data e identità del destinatario (Cass. Sez. 6-3 n. 11225 del 06.04.2022; Cass. Sez. 3 n. 36900 del 16.12.2022). Anche la prova dell’irreperibilità relativa richiede la produzione dell’avviso di ricevimento (Cass. Sez. Un. n. 10012 del 15.04.2021; Cass. Sez. 5 n. 26593 del 11.10.2024).

Nel caso di specie il Giudice di pace ha ritenuto legittimo l’accompagnamento sulla base di un giudizio presuntivo, senza acquisire l’avviso di ricevimento richiesto dalla norma. Il ricorso è pertanto accolto e il decreto è cassato senza rinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio per la convalida. Non vi è luogo a regolazione delle spese, per il patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. Sez. Un. n. 8561 del 26.03.2021); il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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