Legale e concordato, compenso negato se il piano è inadeguato (Cass. civ. Sez. I n. 18587 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il professionista incaricato di predisporre la domanda e il piano di concordato preventivo è tenuto a eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2°, c.c. dalla natura dell’incarico, redigendo una proposta rispettosa, nella forma e nel contenuto, delle norme inderogabili previste a pena di ammissibilità. L’inadempimento del professionista, ove abbia inciso sugli interessi del cliente, legittima il curatore del fallimento a sollevare, nel giudizio di verifica, l’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. e a rifiutare il pagamento del compenso, non essendo l’eccezione subordinata ai presupposti della risoluzione. Il credito del professionista può quindi essere escluso dal concorso, anche se la linea tecnica pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente, poiché la scelta della strategia è compito esclusivo del legale.

Il Fatto

Un avvocato chiede l’ammissione allo stato passivo del fallimento della società poi fallita per il compenso maturato quale corrispettivo delle prestazioni professionali svolte come advisor legale nella fase della procedura concordataria. Il giudice delegato respinge la domanda per mancata diligenza, prudenza e perizia professionale nell’espletamento dell’attività.

L’opposizione allo stato passivo viene pressoché integralmente rigettata dal tribunale, che ammette il professionista in prededuzione solo per le spese vive e anticipate. Il tribunale ritiene fondata l’eccezione d’inadempimento e riconosce al fallimento il diritto di rifiutare il compenso. Il professionista propone ricorso per cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo, il secondo e il quinto motivo sono infondati, con assorbimento del terzo e del quarto. La Corte muove dal principio già affermato secondo cui l’eccezione d’inadempimento non è subordinata ai medesimi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto: la sua funzione è solo quella di consentire il rifiuto legittimo della prestazione a fronte dell’inadempimento della controparte.

Il curatore del fallimento è quindi legittimato a sollevare l’eccezione, secondo i canoni della responsabilità contrattuale, con il solo onere di contestare la non corretta esecuzione della prestazione. Resta a carico del professionista l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento, al di fuori di un’obbligazione di risultato.

La Corte richiama il precedente Cass. SU n. 42093 del 2021 e la Cass. n. 35489 del 2023: il credito può essere escluso dal concorso ove si accerti l’inadempimento alle obbligazioni assunte. La diligenza dell’art. 1176, comma 2°, c.c. impone la redazione di una proposta rispettosa delle norme giuridiche inderogabili previste dalla legge.

Nel caso concreto, i giudici di merito hanno accertato che il piano non teneva conto degli interessi sui crediti privilegiati, nonostante l’invito del tribunale, non assicurava prova della rinuncia formale delle banche e non indicava in modo completo e comprensibile i tempi di adempimento. Tali statuizioni sono insindacabili in fatto e corrette in diritto.

La scelta di una determinata strategia processuale, ancorché consapevolmente assunta, integra l’inadempimento quando il giudice accerti, con riguardo alla situazione ex ante, l’inadeguatezza della prestazione rispetto al risultato perseguito dal cliente. Il difetto del diritto al compenso prescinde dalla sussistenza di una responsabilità risarcitoria, poiché l’errore del professionista ha determinato la definitiva perdita del diritto del cliente alla regolazione concordataria della crisi. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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