Rinuncia al ricorso in cassazione ed esclusione del raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. I n. 22168 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell’udienza e accettata dalle controparti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., con esclusione di ogni statuizione sulle spese. In tale ipotesi non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera nei soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione, di sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale a carattere sanzionatorio, la relativa previsione è di stretta interpretazione e non è applicabile in via estensiva o analogica.
Il Fatto
Il fallimento di una società in liquidazione aveva promosso azione di responsabilità nei confronti di amministratori ed eredi. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2346/2019, aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’impugnazione della procedura, aveva invece condannato alcuni degli appellati al pagamento di somma in favore del fallimento, rigettando l’impugnazione proposta nei confronti di altro soggetto.
I soggetti condannati hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi; le controparti hanno depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a sette motivi. Il fallimento ha resistito con controricorso rispetto a entrambe le impugnazioni. Prima dell’udienza, i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali hanno depositato atti di rinuncia al ricorso, sottoscritti personalmente dalle parti.
La Motivazione della Corte
La questione devoluta consiste nel verificare se, in presenza di rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale, il giudizio debba essere dichiarato estinto con esclusione delle spese e se sia dovuto il raddoppio del contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il difensore dei ricorrenti principali ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 28 luglio 2022; il difensore dei ricorrenti incidentali ha depositato analoga rinuncia in data 26 febbraio 2025. Il difensore del fallimento ha depositato, in data 27 febbraio 2025, dichiarazione del curatore di accettazione delle rinunce, anche per gli effetti dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ..
Sussistono, dunque, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ..
Quanto al contributo unificato, la Corte esclude il raddoppio. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto la misura opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale a carattere sanzionatorio, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, come affermato dai richiamati precedenti Cass. n. 19071/2018 e Cass. n. 23175/2015.
Nota della Redazione
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